L’INPS, con la circolare n. 76 del 30 giugno u.s., fornisce le attese indicazioni sugli aspetti di natura contributiva in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà conseguenti alla riforma degli ammortizzatori sociali operata dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché le istruzioni operative per la composizione dei flussi Uniemens. Su quest’ultimo punto si segnala il successivo messaggio n. 2637 pubblicato il 1° luglio u.s., con cui l’Istituto chiarisce le scadenze per la corretta esposizione dei dati retributivi e contributivi dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali, a partire dal flusso Uniemens del periodo di competenza “LUGLIO 2022”.
Nella circolare l’Istituto ricorda l’estensione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dei trattamenti di integrazione salariale anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante, e ai lavoratori a domicilio. Al riguardo, ricordiamo che le fonti istitutive del Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (FSBA) già includevano tutti gli apprendisti fra i beneficiari delle prestazioni senza distinzione della tipologia di contratto di apprendistato. In altri termini, il Fondo tutela fin dalla sua costituzione non solo gli apprendisti professionalizzanti ma anche quelli assunti con contratto di apprendistato di 1° livello e di 3° livello.
Il punto 5 della circolare tratta l’ampliamento a tutte le imprese con almeno 1 dipendente dell’obbligo di iscrizione ai Fondi bilaterali di solidarietà ex artt. 26, 27 e 40, i quali pertanto, laddove non prevedano l’erogazione di prestazioni per la fascia dimensionale sotto i 5 dipendenti (livello minimo obbligatorio secondo la disciplina precedente alla riforma) dovranno adeguare in tal senso i rispettivi statuti entro il 31 dicembre del 2022; fino a tale adeguamento, nota ancora il punto 5, i datori di lavoro appartenenti alla predetta fascia dimensionale saranno iscritti in via transitoria al FIS. Tale previsione non si applica al settore artigiano in quanto il Fondo bilaterale di riferimento FSBA fin dalla sua costituzione ha previsto l’iscrizione delle imprese a partire da un dipendente occupato.
In risposta alla richiesta di chiarimento sottoposta da Confartigianato, rispetto alle istruzioni della circolare 18/2022 (punto 3.1), l’INPS conferma che le imprese artigiane dell’indotto, destinatarie fino al 31 dicembre 2021 del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), rientrano, a partire dal 1° gennaio 2022, nel campo di applicazione delle tutele del Fondo bilaterale dell’artigianato (FSBA). In particolare, sono interessate le imprese, a prescindere al numero di dipendenti, identificate con i seguenti C.S.C.:
Ai predetti codici statistici contributivi è attribuito, con decorrenza 1° luglio 2022, il codice autorizzazione 7B, avente il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato”.
Quanto alla gestione dei periodi pregressi (dal mese di gennaio 2022 e fino al mese di giugno 2022) per il recupero del contributo CIGS, versato e non dovuto, l’Istituto dà indicazione di valorizzare nell’elemento <CodiceCausale> del flusso Uniemens il valore “L028”. La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi può essere esclusivamente nei flussi di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.