Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA) ha ufficializzato, mediante pubblicazione sul proprio sito, l’adozione delle nuove procedure per richiedere i trattamenti di integrazione salariale (AIS – ACIGS) con decorrenza dal 1° luglio 2025. Le novità entreranno in vigore con effetto dalle domande di trattamento protocollate nel portale informatico del Fondo (Sinaweb) a partire dal 1° luglio 2025.
L’aggiornamento interviene principalmente sulle modalità di richiesta della prestazione dell’Assegno di Integrazione Salariale (AIS), distinguendo le procedure a seconda che il trattamento sia richiesto per le causali ordinarie (situazione temporanea di mercato, eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, situazioni climatiche rilevanti) o straordinarie (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratto di solidarietà). Con la notizia n. 6789 del 17 giugno 2025 sono state descritte le novità procedurali con riguardo all’AIS per causali ordinarie.
Si ricorda che l’AIS è l’unica prestazione a disposizione delle imprese che occupano fino a 15 dipendenti (calcolati nel semestre) fruibile per 26 settimane (130 giornate di effettivo utilizzo nel caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni settimanali) nel biennio, decorrente dal primo giorno di effettivo utilizzo rendicontato nel portale Sinaweb. Nel contatore delle 26 settimane si computano i periodi utilizzati di AIS per causali ordinarie e straordinarie. Le imprese che occupano più di 15 dipendenti, invece, dispongono dell’AIS per le sole causali ordinarie (26 settimane nel biennio), mentre per quelle straordinarie possono richiedere il trattamento ACIGS (durate diversificate a seconda della causale straordinaria addotta).
Dal 1° luglio 2025 le imprese fino a 15 dipendenti, che intendano richiedere la prestazione AIS per le causali straordinarie, dovranno ottemperare alle specifiche procedure adottate dal Fondo che ricalcano quelle previste l’Assegno di integrazione salariale straordinario – ACIGS e consultabili sul sito dell’Ente.
Le Parti Sociali del Veneto, a fronte delle novità sopra descritte, con l’Accordo Interconfederale del 13 giugno 2025 hanno aggiornato la procedura di informazione e consultazione sindacale utilizzabile, in Veneto, dai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione di FSBA, aventi nel semestre precedente un numero di dipendenti superiore a 15, secondo i criteri applicati dall’INPS, per l’utilizzo dell’Assegno di integrazione salariale straordinaria (ACIGS) e fino a 15 dipendenti, secondo i criteri applicati dall’INPS, per l’utilizzo dell’ AIS causali straordinarie per riorganizzazione aziendale, per crisi aziendale e per contratto di solidarietà.
L’aggiornamento procedurale ha effetto con riguardo alle consultazioni sindacali attivate a partire dal 1° luglio 2025 e relative a domande protocollate sul portale Sinaweb dalla medesima data. L’accordo definisce anche la nuova modulistica utilizzabile dal 1° luglio. Conseguentemente, l’avvio di consultazioni effettuato fino al 30 giugno 2025 continua ad essere regolato dall’Accordo Interconfederale del 2 febbraio 2023 con riguardo all’AIS per causali straordinarie e dall’Accordo Interconfederale del 24 gennaio 2024 con riguardo all’ACIGS, compresa la modulistica utilizzabile.
L’impresa che ravvisi la necessità di ricorrere all’AIS per causali straordinarie (datore di lavoro fino a 15 dipendenti) o ACIGS (datore di lavoro con più di 15 dipendenti) attiva la procedura di consultazione sindacale mediante l’invio preventivo dell’informativa (Mod. FSBA - ACIGS – allegato 1 dell’A.I. regionale 13.06.2025 o Mod. FSBA – AIS straordinario – allegato 3 dell’A.I. regionale 13.06.2025 ) in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali e alle rispettive Federazioni di categoria di riferimento (indirizzi PEC consultabili sui siti internet delle OO.SS.), nonché ad una della Associazioni artigiane provinciali attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (PEC, raccomandata a mano etc.) e la dimostrazione dell’avvenuto recapito alle OO.SS. sopra indicate e all’A.A. scelta. L’informativa trasmessa e le relative prove di recapito andranno allegate alla domanda sul portale Sinaweb, unitamente al verbale di accordo e all’ulteriore documentazione richiesta dal fondo a sostegno della domanda di intervento.
L’invio dell’informativa a Confartigianato Imprese Vicenza va effettuato al seguente recapito PEC:
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Nell’informativa andrà specificata la causale straordinaria di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa/riduzione dell’orario di lavoro, l’entità, la durata prevedibile della sospensione, il numero di lavoratori/trici interessati/e e la/le organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno eventualmente sottoscritto precedenti accordi di accesso ai trattamenti FSBA per la stessa impresa.
Entro 5 giorni dall’invio dell’informativa aziendale, le OO.SS. devono richiedere l’esame congiunto. In caso di mancata richiesta di incontro nel predetto termine (5 giorni), l’impresa, anche per il tramite dell’Associazione artigiana cui aderisce o conferisce mandato, entro i 3 giorni successivi invierà, tramite PEC (indirizzi consultabili sui siti internet delle OO.SS.), la comunicazione di attivazione procedura (quella già trasmessa alle OO.SS. provinciali) alle Confederazioni regionali di CGIL, CISL e UIL, al fine di favorire l’espletamento della procedura.
Verbale di accordo sindacale
All’esito dell’esame congiunto verrà redatto il verbale di accordo sindacale (obbligatorio), a seconda della tipologia di prestazione e causale richieste (sulla base dei modelli di cui agli allegati 2.A, 2.B e 2.C per l’ACIGS o di cui agli allegati 4.A, 4.B o 4.C dell’A.I. 13.06.2025), che andrà sottoscritto da datore di lavoro, sindacato e lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale e allegato alla domanda di prestazione sul portale Sinaweb. Il verbale di accordo sindacale deve riportare in modo chiaro e leggibile nome, cognome e firma delle parti sottoscrittrici. L’operatore sindacale deve apporre il timbro della sigla sindacale di appartenenza.
L’accordo sindacale può essere sottoscritto per una durata minima di tre (3) mensilità consecutive con riferimento all’ACIGS (no accordi mensili o bimestrali) e di due (2) mensilità consecutive con riferimento all’AIS causali straordinarie. La data di inizio del periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa/riduzione dell’orario di lavoro deve coincidere con il primo giorno del mese, mentre quella finale deve sempre coincidere con l’ultimo giorno del mese di competenza (es. inizio sospensione 1° settembre 2025 – fine sospensione 30 novembre 2025). Alla scadenza del periodo indicato nel verbale, permanendo le necessità, dovrà essere esperita nuovamente l’intera procedura. Non sono ammessi verbali (e domande in Sinaweb) a cavallo di mensilità, per meglio capire non è valido indicare archi temporali di questo tipo: 14 settembre 2025 – 13 dicembre 2025, 16 novembre 2025 – 20 gennaio 2026.
Il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa/riduzione dell’orario di lavoro dichiarato nell’informativa sindacale deve coincidere con quello indicato nel verbale di accordo.
Domanda prestazione in portale Sinaweb
La domanda di prestazione sulla piattaforma Sinaweb deve essere protocollata entro e non oltre 7 giorni di calendario dalla data di sottoscrizione del verbale di accordo.
Il periodo richiesto nella domanda di prestazione in Sinaweb deve coincidere con quello indicato nel verbale di accordo sindacale. Si ricorda che la prestazione ACIGS è richiedibile per periodi almeno trimestrali (no domanda mensile o bimestrale), mentre l’AIS per causali straordinarie per periodi almeno bimestrali (salva la minor capienza di settimane residue considerato il contatore di 26 settimane nel biennio comune con le causali ordinarie).
La domanda dovrà essere corredata di tutte le informazioni e la documentazione richieste dalle procedure operative (FSBA – ACIGS o FSBA – AIS casuali straordinarie) consultabili sul sito FSBA. Alla domanda andranno allegate la carta di identità del legale rappresentante in corso di validità e la comunicazione di avvio procedura con la prova dell’avvenuto avvio alle OO.SS. e all’Associazione datoriale.
Ad ogni domanda deve essere abbinato un Ticket INPS.
Le domande ACIGS e AIS – causali straordinarie saranno vagliate e autorizzate dai competenti organi FSBA.
Il periodo richiesto, una volta autorizzato da FSBA, si intende integralmente fruito (richiesto/autorizzato = fruito).
Tempistica ultimazione procedura di consultazione sindacale
La procedura di informazione e consultazione sindacale deve essere attivata preventivamente rispetto al periodo di ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinario e concludersi, con la sottoscrizione del verbale di accordo e la protocollazione della domanda sul portale Sinaweb, entro 25 giorni di calendario dalla data di comunicazione dell’informativa di avvio alle OO.SS. e A.A., secondo le modalità e nei termini prescritti dalle procedure operative FSBA- ACIGS o FSBA – AIS casuali straordinarie consultabili sul sito FSBA. In ogni caso, la domanda di prestazione va protocollata sul portale Sinaweb entro l’ultimo giorno del mese antecedente all’avvio della prestazione. Il sistema informatico FSBA verificherà il rispetto dei termini previsti dalle procedure operative.
Condizionalità: attività formativa dei lavoratori
Una delle condizioni di accesso ai trattamenti di integrazione salariale per casuale straordinaria è l’attività formativa rivolta ai lavoratori e alle lavoratici interessati dalla sospensione/riduzione dell’attività lavorativa o riduzione dell’orario di lavoro. Parallelamente all’attivazione della procedura di consultazione sindacale, tenuto conto anche delle tempistiche per il suo esperimento, l’impresa dovrà attivarsi verso il Fondo Interprofessionale cui aderisce per programmare la formazione. Il progetto formativo andrà allegato alla domanda di prestazione al Fondo. Le imprese aderenti a Fondartigianato possono rivolgersi a Cesar s.r.l. per informazioni circa le linee di intervento dedicate all’attività formativa a favore dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti/e nei piani di intervento ACIGS/AIS causale straordinaria.
Rendicontazione delle assenze
Con decorrenza dalle domande protocollate in Sinaweb dal 1° luglio cambia la modalità di rendicontazione delle assenze. Sarà, infatti, abbandonato il sistema di imputazione manuale nel calendario mensile delle ore di prestazione fruite nel mese, sostituito dal caricamento mensile del file XML alla base del flusso Uniemens da cui verranno estratti i dati necessari alla rendicontazione delle giornate fruite (retribuzione teorica, percentuale part-time, ore di assenza nelle giornate specifiche). Verrà richiesta anche l’allegazione del LUL (in formato PDF) della mensilità di competenza. Resta confermato il termine di rendicontazione delle assenze entro il giorno 25 del mese successivo all’evento.
Si ricorda che il periodo richiesto si intende interamente autorizzato e completamente utilizzato al momento dell’approvazione della domanda da parte del Fondo (salvo comunicazione di ripresa dell’attività produttiva tramite l’apposita funzionalità presente nel sistema Sinaweb).
Requisito soggettivo lavoratori (anzianità aziendale)
I lavoratori devono soddisfare il requisito soggettivo dell’anzianità aziendale di almeno 30 giorni effettivi di impiego (calcolati secondo i criteri INPS per i trattamenti CIGO/FIS) alla data di inizio del periodo di sospensione dichiarata nel verbale di accordo.
I lavoratori che non soddisfano il requisito soggettivo dovranno essere gestiti con una procedura sindacale separata una volta raggiunti i 30 giorni di anzianità: per essi andrà sottoscritto un verbale di accordo separato e presentata una domanda ad hoc sul portale Sinaweb, con un proprio ticket INPS, diverso da quello utilizzato per la domanda principale (per questi lavoratori il ticket diverso andrà riportato anche nell’UNIEMENS).
Requisito aziendale: regolarità contributiva
A decorrere dalle domande caricate e protocollate in Sinaweb dal 1° luglio 2025, le prestazioni saranno erogate a fronte del regolare versamento contributivo nei 5 anni precedenti rispetto al mese di competenza della domanda di sospensione, con carenza di tre mesi a ritroso dal momento della verifica dovuta alle tempistiche di ricezione dei flussi INPS. Ciò significa che, ad esempio, per una domanda decorrente dal 1°settembre 2025 la verifica della regolarità contributiva sarà svolta prendendo a riferimento il quinquennio 1° maggio 2020 – 31 maggio 2025 (carenza dei mesi giugno, luglio e agosto 2025). Il Fondo verificherà automaticamente la regolarità contributiva in fase di predisposizione degli ordini di pagamento delle prestazioni. In caso di esito negativo, il Fondo bloccherà l’erogazione della prestazione fino all’avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva.
Effetti sul rapporto di lavoro
Durante i periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa indicati nel verbale di accordo, i dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza dei predetti periodi, oppure fino alla scadenza del contratto a termine, se anteriore.
In caso di commesse straordinarie, non programmabili e non previste, durante il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, i dipendenti potranno essere richiamati al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Per i periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa non matura la retribuzione diretta, indiretta o differita, fatto salvo il TFR, a meno che non vi sia presenza di periodi lavorativi per i quali si applicano i criteri di maturazione dei ratei previsti dai CCNL/CCRL e fatte salve le pattuizioni di miglior favore inserite nel verbale di accordo sindacale.
Durante i periodi di riduzione dell’orario di lavoro indicati nel verbale di accordo, i dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza dei predetti periodi, oppure fino alla scadenza del contratto a termine, se anteriore.
Nel verbale di accordo sindacale potranno essere precisate eventuali modalità di deroga comportanti una minore riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quanto concordato, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro.
Residui ferie, permessi (ROL – ex festività – Banca ore)
Quanto alla gestione dei residui ferie e permessi valgono per analogia le regole esistenti per i trattamenti CIGO e FIS (Interpello Ministero del Lavoro n. 19/2011, Circolare INPS n. 139/2016, Circolare INPS n. 170/2017 e Messaggio INPS n. 3777/2019).
Festività Infrasettimanali
Le festività infrasettimanali sono integrate da FSBA secondo le regole vigenti per i trattamenti CIGO e FIS (Circolare INPS n. 130/2017).
Ripresa dell’attività produttiva
L’impresa che riprende l’attività produttiva prima della scadenza del periodo indicato nella domanda di prestazione è tenuta a trasmettere la comunicazione di ripresa dell’attività produttiva tramite l’apposita funzionalità presente nel sistema Sinaweb. In tal caso, non potrà presentare ulteriori domande di trattamento ACIGS o AIS per causali straordinarie prima che sia decorso il termine di 60 giorni di calendario per la protocollazione della nuova richiesta, fermi restando le scadenze temporale per l’esperimento della procedura di consultazione sindacale. Il periodo residuo non fruito è rimesso nella disponibilità del contatore aziendale a partire dal mese successivo a quello della dichiarazione di ripresa.
Adempimenti a carico dell’impresa
Una volta conclusa la procedura di consultazione sindacale, l’azienda provvederà direttamente o per il tramite dello Studio/servizio associativo ad inviare, entro le tempistiche determinate dal Fondo (sopra descritte), la domanda di prestazione a FSBA attraverso la piattaforma informatica.
Entro il giorno 25 del mese successivo a quello di inizio della sospensione/riduzione di orario, l’impresa è tenuta ad inviare la rendicontazione delle assenze attraverso la funzione dedicata nel portale Sinaweb (compilazione manuale dei dati). In assenza di tale documentazione il pagamento della prestazione non potrà avvenire. Inoltre, decorsi 3 mesi dalla presentazione della domanda senza alcuna rendicontazione, la domanda viene considerata decaduta (Procedure operative AIS casuale straordinaria e ACIGS 07.05.2025, pagina 12).
Adempimenti a carico del lavoratore
I lavoratori beneficiari delle prestazioni ACIGS/AIS causale straordinaria sono tenuti a partecipare alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale, attuate anche mediante Fondartigianato, in conformità al DM 2 agosto 2022 e s.m.i.
Sarà cura dei lavoratori interessati dalla sospensione/riduzione comunicare e aggiornare al datore di lavoro il proprio IBAN (intestatario/cointestatario) in caso di variazione dello stesso.
Modalità di erogazione delle prestazioni
Il pagamento delle prestazioni ACIGS/AIS causale straordinaria è effettuato direttamente dal Fondo ai lavoratori (no anticipazione da parte dell’impresa).
Ruolo delle parti sociali nella procedura di consultazione sindacale
Confartigianato Imprese Vicenza, oltre all’attività di consulenza alle imprese in ordine al trattamento erogato da FSBA, provvederà a raccogliere le comunicazioni di avvio di procedura inviate dalle stesse. La sottoscrizione dei verbali di accordo avverrà, a richiesta, solo per le imprese associate.
Le Organizzazioni sindacali assisteranno i lavoratori nella fase di consultazione sindacale, nonché nella consulenza e assistenza per la presentazione delle eventuali domande di prestazioni connesse ai periodi di sospensione.
Modulistica
La modulistica aggiornata è scaricabile dalla pagina dedicata alle notizie su FSBA nella homepage del sito di Confartigianato Imprese Vicenza https://www.confartigianatovicenza.it/fsba-imprese-artigiane/ e dalla pagina dedicata sul sito dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto (EBAV): https://www.ebav.it/servizi/modulo-erogazioni-fsba/