Gas ad effetto serra - Disciplina degli impianti di ridotte dimensioni

Guida agli adempimenti per gli impianti esclusi dallo scambio di quote

Con il recepimento della Direttiva Comunitaria 2003/87/CE e s.m.i. , il legislatore intende realizzare importanti riduzioni delle emissioni di gas ad effetto serra che come è noto, hanno un forte impatto sul clima globale. Tale disposizione scaturisce da una serie di impegni assunti da tutte le nazioni aderenti al del Protocollo di Kyoto ed in conformità al Programma Europeo per il cambiamento climatico.

Nel dettaglio la Direttiva prevede che l’autorità competente di ciascuno Stato membro assegni,  sulla base di un piano nazionale di dotazione , un certo numero di quote di emissione di CO2 equivalente (da intendersi come permessi ad emettere gas serra per un determinato ammontare) alle imprese interessate. Ciascuna quota dà il diritto di emettere una tonnellata di CO2.

A seguito dell’assegnazione, i gestori di impianti che emettono gas serra e che si sono visti attribuire quote di emissione in quantità superiore rispetto al proprio fabbisogno - perché ad esempio hanno investito in tecnologie che consentono loro di limitare le emissioni al di sotto del livello consentito - alimentano sistemi di scambio attraverso la vendita delle quote in eccesso che possono essere acquistate dalle imprese nazionali meno virtuose, ovvero le cui emissioni “sforano” le quote assegnate.

Tale meccanismo di compravendita delle quote vede sempre come intermediario lo Stato di appartenenza dell’Impresa e le operazioni di negoziazione vengono infine trascritte nei Registri Nazionali di ogni paese aderente; l’ amministratore della sezione italiana del Registro è l’ ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale).

Dal 1° gennaio 2005 inoltre, tutti gli impianti che esercitano una delle attività individuate, e che emettono taluni gas ad effetto serra , devono essere in possesso di una apposita autorizzazione che , per gli impianti presenti in Italia, è rilasciata dal Comitato Nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kioto.

La richiesta di autorizzazione deve contenere informazioni specifiche sull’impianto quali: le fasi del ciclo produttivo; le tecnologie utilizzate; le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre alcuni tipi di inquinanti; le fonti di emissioni di gas; le misure previste per monitorare e comunicare le emissioni.

A tal proposito, nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto u.s. è pubblicata la delibera 25 luglio 2013 nella quale il Comitato Nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kioto, puntualizza meglio alcuni punti della Delibera Comunitaria alla luce di alcune recenti modifiche apportate alla stessa.

Le novità introdotte riguardano gli impianti esclusi dal sistema comunitario di scambio quote, ovvero quelli che rispondono a determinate caratteristiche tecniche o svolgono funzioni particolari, come ad esempio gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere .

L’ Art. 2, in  particolare,  indica le modalità di pagamento delle sanzioni per le aziende che producono CO2 in eccesso rispetto al consentito.

Gli articoli 3-4-5 , descrivono i contenuti del “piano di monitoraggio delle emissioni” da trasmettere entro il 30 settembre 2013: una relazione tecnica approfondita che esamina nel dettaglio le criticità e punti forti della gestione delle emissioni aziendali.

Ogni singolo piano viene approvato con delibera del Comitato entro 45 giorni dalla spedizione, salvo richieste di integrazioni.

Eventuali modifiche riguardanti l’identità del gestore, ampliamenti o riduzioni della capacità produttiva dell’impianto superiore al 20%, modifiche alla natura e al funzionamento dell’impianto nonché modifiche significative del sistema di monitoraggio vanno comunicate entro 30 giorni dall’avvenuta modifica; anche in questi casi il Comitato si pronuncia con propria deliberazione.

Viene inoltre previsto (art. 6) per le aziende ricadenti nell’allegato I, una modalità semplificata per l’ottenimento della autorizzazione alle emissioni, della quale il piano di monitoraggio è parte integrante.

Tramite l’ Art. 7 viene fissato nel 31 marzo di ogni anno , il termine per effettuare la comunicazione annuale delle emissioni di gas a effetto serra secondo la modulistica predisposta.

L’ Art. 8 dispone l’esonero dalla comunicazione annuale di quelle aziende che nel periodo 2008 – 2010 abbiano registrato emissioni annuali medie verificate inferiori a 5.000 t di CO2.

Questa tipologia di Imprese deve comunque inviare entro il 31 marzo di ogni anno il proprio piano di monitoraggio a prova di quanto dichiarato.

E’ infine istituito il RENAPE , il Registro Nazionale dei Piccoli Emettitori a cui sono iscritte d’ufficio tutte le aziende presenti nell’allegato I; resta inteso che qualora una azienda inserita nel registro dovesse sforare il tetto di 25.000 t di CO2 in uno degli anni dal 2013 al 2020 esce automaticamente dal RENAPE e viene iscritta al Registro Nazionale che, come già citato ha sede presso l’ ISPRA.

Informazioni possono essere richieste al Settore Ambiente di Confartigianato Vicenza.

 

  • Data inserimento: 27.09.13