E’ stato pubblicato sulla G.U.U.E. del 18/11/2015, n. L 301/28 il nuovo regolamento sugli F-Gas che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014, le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone e delle imprese che operano sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.
Il nuovo Regolamento (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, abroga e sostituisce il 303/2008, e si applica alle persone che svolgono:
Ed alle imprese che svolgono:
I maggiori impatti riguardano l’introduzione dell’obbligo, oltre che per installazione e manutenzione, recupero e controllo delle perdite anche per le attività di riparazione, assistenza e smantellamento.
Queste sono definite nel Reg. 517/2014 come:
«riparazione», ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas;
«manutenzione o assistenza», tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas a norma dell’articolo 8 e i controlli per individuare le perdite a norma dell’articolo 4 e dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell’apparecchiatura, riassemblare due o più parti del circuito o dell’apparecchiatura e riparare le perdite;
«smantellamento», la chiusura finale e l’interruzione dell’uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra.
Rimangono le quattro categorie di certificazione della persona. I soggetti che si certificano in categoria I possono svolgere tutte le attività. Quelli che sono certificati in categoria II possono svolgere le attività b), c), d) ed e) sulle apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra ( 6 kg nel caso di sistemi ermeticamente sigillati). Di fatto le differenze in termini di formazione e capacità per l’esame tra la categoria I e II riguardano il funzionamento e la capacità di gestione dei componenti utilizzati in un impianto di refrigerazione, tra i quali le valvole, i dispositivi di controllo e protezione della temperatura e della pressione, dello sbrinamento, le spie e indicatori di umidità, e gli strumenti di misura. I titolari di certificati di categoria III possono svolgere l'attività di recupero e quelli di categoria IV possono svolgere l'attività di controllo delle perdite.
Il nuovo regolamento introduce delle deroghe all’obbligo di certificazione relativamente a chi:
Per la certificazione d’impresa non muta significativamente il quadro, a parte l’introduzione dell’obbligo di certificazione per lo smantellamento.
Per poter certificare l’impresa è necessario che questa:
Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ovvero l’8 dicembre 2015.
Tuttavia, l’obbligo di certificazione delle persone che svolgono attività sulle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, scatta a decorrere dal 1° luglio 2017.