E’ dunque stato pubblicato il nuovo regolamento sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006. Questa revisione, che di fatto non stravolge l’architettura del quadro già vigente, mira ad estendere la norma ad apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati e ampliare i casi di tenuta del registro, ma anche a responsabilizzare i produttori.
Gli effetti ad ogni modo non saranno immediati, visto che l’entrata in vigore sarà il 1° gennaio 2015. Inoltre gli attuativi del Regolamento (CE) n. 842/2006, come ad esempio il Regolamento (CE) n. 303/2008 che definisce i requisiti minimi della certificazione delle imprese e del personale che operano con gli f-gas, resteranno in vigore e continueranno ad applicarsi fintantoché non siano abrogati e sostituiti.
Alcune modifiche però sono state introdotte. In particolare, rispetto al regolamento (CE) n. 842/2006 dove il limite erano i 3 kg di F-gas nel circuito, viene introdotto un nuovo parametro per l’obbligo di controllo delle perdite, basato sulle tonnellate di CO2 equivalente.
Non sarà più la quantità di f-gas contenuta ad essere considerata, ma l’ impatto ambientale misurato come tonnellate di CO2 equivalente: ovvero dal prodotto del GWP (global warming potential ) del f-gas considerato per il quantitativo in tonnellate contenute nel circuito.
Le tempistiche di controllo saranno:
a) tra le 5 e 50 tonnellate di CO2 equivalente almeno una volta ogni 12 mesi;
b) tra le 50 e 500 tonnellate di CO2 equivalente almeno una volta ogni sei mesi;
c) sopra le almeno 500 tonnellate di CO2 equivalente ogni tre mesi.
Nel caso in cui sia installato un sistema di rilevamento delle perdite le tempistiche raddoppiano.
Ci sarà però la possibilità le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti meno di 6 kg di gas, di derogare ai controlli delle perdite fino al 31 dicembre 2016.
Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti HFC in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente, non sono soggette ai controlli delle perdite purché le apparecchiature stesse siano etichettate come tali.
Gli operatori saranno obbligati a tenere dei nuovi registri qualora siano sottoposti all’obbligo dei controlli. Nella misura in cui i registri contengano informazioni ambientali, si applica, a seconda dei casi, la direttiva 2003/4/CE o il regolamento (CE) n. 1367/2006.
Le informazioni che dovrà contenere il registro riguardano:
a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;
b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;
c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;
d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
e) l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;
f) le date e i risultati dei controlli effettuati
g) qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.
Cambiano anche i limiti delle attività coperture dalla norma. infatti le persone e le imprese che svolgono le attività di recupero di gas fluorurati, installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, controlli delle perdite o smantellamento delle apparecchiature quali:
• apparecchiature fisse di refrigerazione;
• apparecchiature fisse di condizionamento d’aria;
• pompe di calore fisse;
• apparecchiature fisse di protezione antincendio;
dovranno essere certificate e adottare misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra. La novità rispetto al regolamento (CE) n. 842/2006 è che viene introdotto l’obbligo della formazione che dovrà essere assicurato dagli Stati membri.
Una grande innovazione invece è quella connessa al capo III del regolamento, che introduce (finalmente) restrizioni all’immissione in commercio. Un riscontro rispetto alle osservazioni raccolte dalla categoria.
I gas fluorurati a effetto serra saranno esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione, senza impedire alle imprese non certificate che non svolgono le attività di installazione, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra.
Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, saranno vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’impresa certificata.
Per quanto grande l’innovazione non è che domani scompariranno gli split al supermercato. L’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature elencati all’allegato III, è vietata a decorrere dalla data indicata nello stesso allegato. Ad esempio per i sistemi di condizionamento d’aria monosplit contenenti meno di 3 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra, che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 750, la data del divieto è il 1° gennaio 2025.
Inoltre c’è qualche deroga. Ad esempio il divieto non si applica alle apparecchiature progettate in ecodesign ai sensi della direttiva 2009/125/CE (le emissioni di CO2 equivalente nel corso del ciclo di vita del prodotto risultano inferiori a quelle di apparecchiature equivalenti che non contengono HFC). Oppure esiste la facoltà degli Stati membri di richiedere una deroga per quattro anni.
Ma cominceranno anche altri distinguo. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore caricate con idrofluorocarburi saranno immesse in commercio unicamente se gli idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature sono considerati all’interno del sistema di quote massime.