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Approvo

Gas fluorurati ad effetto serra: le definizioni stabilite dalla normativa nazionale e comunitaria

Si riportano le definizioni riguardanti la legislazione riferita a taluni gas fluorurati ad effetto serra

Dopo l’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.93 del 20/04/2012 il DPR 27/01/2012, n. 43, del “Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”, molti soggetti si sono proposti alle aziende interessate (es. autoriparatori e installatori di impianti) per proporre percorsi formativi o assistenza specifica per quanto riguarda questi gas fluorurati. Si ritiene quindi opportuno chiarire il significato di alcune definizioni stabilite dalla normativa al fine di non fare confusione su ruoli e su strumenti

Premessa

Il regolamento (CE) n. 842/2006 riguarda il contenimento, l’uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra elencati di seguito (riportati nell’allegato I del regolamento stesso), l’etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo degli usi di cui all’articolo 8 del regolamento (riportato in fondo nei riferimenti legislativi), e i divieti in materia di immissione in commercio dei prodotti e apparecchiature di cui all’articolo 9 del regolamento (riportato in fondo nei riferimenti legislativi) e all’allegato II, nonché la formazione e certificazione del personale e delle società addetti alle attività contemplate nel regolamento stesso.

Il Regolamento approvato con il DPR 27/01/2012, n. 43

Il regolamento disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti emanati dalla Commissione europea in esecuzione dello stesso.

Definizioni

Si applicano le definizioni del regolamenti (CE) n. 842/2006, n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 1493/2007 (riportate in fondo nei riferimenti legislativi). Inoltre si devono considerare anche le definizioni o i chiarimenti di seguito riportati:

operatore: una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal presente regolamento; è stato stabilito che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello stesso);

organismo di accreditamento: “Accredia” è l’unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato (art. 2 del DM 22/12/2009);

accreditamento: attestazione da parte dell'Organismo di accreditamento (Accredia) che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;

schema di accreditamento: insieme di regole e procedure definite, nonché di attività svolte dall'Organismo di accreditamento (Accredia) per la concessione, l'estensione ed il mantenimento degli accreditamenti per le diverse categorie di attività certificative coperte da accreditamento e contraddistinte da differenziazioni significative ai fini delle procedure di accreditamento;

certificato di accreditamento: documento attestante l'accreditamento di un organismo di valutazione della conformità a svolgere attività di certificazione di persone e servizi previste agli allegati A, B e C che formano parte integrante del DPR 27/01/2012, n. 43;

valutazione della conformità: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate;

organismo di valutazione della conformità: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

schema di certificazione: insieme di regole e procedure definite, nonché attività svolte dagli organismi di valutazione della conformità per l'attestazione di conformità di un servizio o di una persona;

organismo di certificazione: organismo di certificazione designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, per il rilascio dei certificati alle persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), e alle imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 2 (gli articoli citati sono riferiti al DPR 27/01/2012, n. 43;

organismo di valutazione: organismo avente il compito di organizzare le prove d'esame per le persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DPR 27/01/2012, n. 43;

organismo di attestazione: organismo avente il compito di erogare un corso di formazione e rilasciare il relativo attestato alle persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e) del DPR 27/01/2012, n. 43;

tariffario: documento che definisce le tariffe applicate dagli organismi di certificazione per la concessione, il mantenimento e il rinnovo dei certificati;

Camera di commercio competente: la Camera di commercio del capoluogo di Regione o di Provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica;

Registro: registro telematico nazionale di cui all'articolo 13 del DPR 27/01/2012, n. 43

 

Regolamento (CE) n. 842/2006 - Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) "gas fluorurati ad effetto serra", gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6) quali elencati nell'allegato I nonché i preparati contenenti tali sostanze, ma escluse le sostanze controllate ai sensi del regolamento (Ce) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;

2) "idrofluorocarburo", un composto organico formato da carbonio, idrogeno e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio;

3) "perfluorocarburo", un composto organico formato unicamente da carbonio e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio;

4) "potenziale di riscaldamento globale", il potenziale di riscaldamento climatico di un gas fluorurato ad effetto serra rispetto a quello dell'anidride carbonica. Il potenziale di riscaldamento globale (GWP) è calcolato sulla base del potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas rispetto ad un chilogrammo di CO2. I dati relativi al GWP elencati nell'allegato I sono quelli pubblicati nella terza relazione di valutazione (TAR) adottata dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici ("Valori 2001 IPCC GWP");

5) "preparato", ai fini degli obblighi imposti dal presente regolamento, esclusa la distruzione, una miscela composta da due o più sostanze di cui almeno una sia un gas fluorurato ad effetto serra, eccetto quando il potenziale di riscaldamento globale complessivo del preparato è inferiore a 150. Il potenziale di riscaldamento globale del preparato è determinato conformemente alla parte 2 dell'allegato I;

6) "operatore", una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal presente regolamento; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell'operatore (il regolamento approvato con il DPR 27/01/2012, n. 43, stabilisce che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello stesso);

7) "immissione in commercio", la fornitura o messa a disposizione a terzi, per la prima volta nella Comunità, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti o apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, e comprende l'importazione nel territorio doganale della Comunità;

8) "uso", l'impiego di gas fluorurati ad effetto serra nella produzione, ricarica, riparazione o manutenzione di prodotti e apparecchiature disciplinati dal presente regolamento;

9) "pompa di calore", un dispositivo o impianto che estrae calore a bassa temperatura da aria, acqua o terra e fornisce calore;

10) "sistema di rilevamento delle perdite", un dispositivo tarato meccanico, elettrico o elettronico per il rilevamento delle perdite di gas fluorurati ad effetto serra che avverta l'operatore in caso di perdita;

11) "sistema ermeticamente sigillato", un sistema in cui tutte le parti contenenti refrigerante sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere punti di accesso e valvole sigillati o protetti per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita;

12) "contenitore", un prodotto destinato principalmente al trasporto o allo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra;

13) "contenitore non ricaricabile", un contenitore progettato per non essere ricaricato e utilizzato per la riparazione, la manutenzione o il riempimento di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria o pompe di calore o dei sistemi di protezione antincendio o interruttori ad alta tensione, o nello stoccaggio o nel trasporto di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra;

14) "recupero", la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature e contenitori;

15) "riciclaggio", il riutilizzo di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato previa effettuazione di un processo di depurazione di base;

16) "rigenerazione", il ritrattamento di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato allo scopo di raggiungere un determinato standard di rendimento;

17) "distruzione", il processo tramite il quale tutto un gas fluorurato ad effetto serra o la maggior parte dello stesso viene permanentemente trasformato o decomposto in una o più sostanze stabili che non sono gas fluorurati ad effetto serra;

18) "applicazione o apparecchiatura fissa", un'applicazione o apparecchiatura che di norma non è in movimento durante il suo funzionamento;

19) "aerosol a fini ludico-decorativi", aerosol immessi sul mercato e destinati a essere venduti al pubblico a scopi di scherzo e di decorazione quali elencati nell'allegato della direttiva 94/48/Ce.

 

Regolamento (CE) n. 1493/2007 Relazione che deve essere presentata dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra

Parte 2 – Definizioni

Gas fluorurati ad effetto serra: gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6) di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 842/2006 e i preparati contenenti tali sostanze, escluse le sostanze controllate ai sensi del regolamento (Ce) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Preparato (l’industria definisce spesso i preparati “miscele”): una miscela composta da due o più sostanze di cui almeno una sia un gas fluorurato ad effetto serra, eccetto quando il potenziale di riscaldamento globale complessivo del preparato è inferiore a 150. Il potenziale di riscaldamento globale del preparato è determinato conformemente alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Nota: per “produzione di un preparato contenente gas fluorurati ad effetto serra” si intende la produzione dei componenti del preparato e non il processo di miscela.

Immissione in commercio: la fornitura o messa a disposizione a terzi, per la prima volta nella Comunità, contro pagamento o gratuitamente, di quantità alla rinfusa di gas fluorurati ad effetto serra, e comprende nel territorio doganale della Comunità, esclusi i gas contenuti nelle apparecchiature.

Coproduttore comunitario: un produttore di gas fluorurati ad effetto serra nella Comunità con il quale un altro produttore può avviare transazioni (cioè la compravendita di gas fluorurati ad effetto serra).

Materia prima: qualsiasi sostanza che subisce una trasformazione chimica in un processo che la converte interamente a partire dalla composizione originaria e le cui emissioni sono insignificanti.

Rigenerazione: il ritrattamento di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato allo scopo di raggiungere un determinato standard di rendimento.

Riciclaggio: il riutilizzo di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato previa effettuazione di un processo di depurazione di base.

Distruzione: il processo tramite il quale tutto un gas fluorurato ad effetto serra o la maggior parte dello stesso viene permanentemente trasformato o decomposto in una o più sostanze stabili che non sono gas fluorurati ad effetto serra

 

Regolamento (CE) n. 303/2008 - Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1) "installazione", l'assemblaggio di due o più pezzi di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività include l'operazione mediante la quale si assemblano i componenti di un sistema per completare un circuito frigorifero, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio;

(2) "manutenzione o riparazione", tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite di cui, rispettivamente, all'articolo 2, paragrafo 14, e all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 842/2006. In particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati ad effetto serra, rimuovere uno o più pezzi del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassemblare due o più pezzi del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite

 

Regolamento (CE) n. 304/2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (Ce) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) "installazione", il primo collegamento, nel luogo di utilizzo, di uno o più serbatoi contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come agenti estinguenti e dei relativi componenti, ad esclusione dei componenti che non influiscono sul contenimento dell'agente estinguente prima del suo rilascio a fini antincendio;

2) "manutenzione o riparazione", tutte le attività che implicano un intervento sui serbatoi contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come agenti estinguenti o sui relativi componenti, ad esclusione dei componenti che non influiscono sul contenimento dell'agente estinguente prima del suo rilascio a fini antincendio

 

Regolamento (Ce) n. 305/2008 - Riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per "commutatori ad alta tensione" i dispositivi di commutazione e le apparecchiature di controllo, misura, protezione e regolazione ad essi associate così come gli insiemi di tali dispositivi e apparecchi, con le relative connessioni, gli accessori, i contenitori e le strutture di sostegno, il cui utilizzo è associato a generazione, trasmissione, distribuzione e conversione di energia elettrica a tensioni nominali superiori a 1000 V.

 

Regolamento (CE) n. 842/2006 - Allegato I

 

Parte 1 - Gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 2, punto 1

 

Gas fluorurato ad effetto serra

Formula chimica

Potenziale di riscaldamento globale

(GWP)

Esafluoruro di zolfo

SF6

22 200

Idrofluorocarburi (HFC):

HFC-23

CHF3

12 000

HFC-32

CH2F2

550

HFC-41

CH3F

97

HFC-43-10mee

C5H2F10

1 500

HFC-125

C2HF5

3 400

HFC-134

C2H2F4

1 100

HFC-134a

CH2FCF3

1 300

HFC-152a

C2H4F2

120

HFC-143

C2H3F3

330

HFC-143a

C2H3F3

4 300

HFC-227ea

C3HF7

3 500

HFC-236cb

CH2FCF2CF3

1 300

HFC-236ea

CHF2CHFCF3

1 200

HFC-236fa

C3H2F6

9 400

HFC-245ca

C3H3F5

640

HFC-245fa

CHF2CH2CF3

950

HFC-365mfc

CF3CH2CF2CH3

890

Perfluorocarburi (PFC):

Perfluorometano

CF4

5 700

Perfluoroetano

C2F6

11 900

Perfluoropropano

C3F8

8 600

Perfluorobutano

C4F10

8 600

Perfluoropentano

C5F12

8 900

Perfluoroesano

C6F14

9 000

Perfluorociclobutano

c-C4F8

10 000

 

Parte 2

Metodo di calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) per un preparato

Il GWP complessivo per un preparato è una media ponderata ottenuta dalla somma delle frazioni di peso delle singole sostanze moltiplicata per i rispettivi GWP.

 

Σ (sostanza X % × GWP) + (sostanza Y % × GWP) + ... (sostanza N % × GWP)

 

laddove % è il contributo in peso con una tolleranza pari al +/— 1 %.

 

Ad esempio applicando la formula ad una miscela teorica di gas consistente nel 23 % di HFC-32, 25 % di HFC-125 e 52 % di HFC-134o, si avrebbe:

 

Σ (23 % × 550) + (25 % × 3 400) + (52 % × 1 300)

 

→ GWP complessivo = 1 652,5

 

Regolamento (CE) n. 842/2006 - Allegato II - Divieti di immissione in commercio a norma dell'articolo 9

Gas fluorurati ad effetto serra

Prodotti e apparecchiature

Data del divieto

Gas fluorurati ad effetto serra

Contenitori non ricaricabili

4 luglio 2007

Idrofluorocarburi e perfluorocarburi

Sistemi non confinati ad evaporazione diretta contenenti refrigeranti

4 luglio 2007

Perfluorocarburi

Sistemi di protezione antincendio ed estintori

4 luglio 2007

Gas fluorurati ad effetto serra

Finestre ad uso domestico

4 luglio 2007

Gas fluorurati ad effetto serra

Altre finestre

4 luglio 2008

Gas fluorurati ad effetto serra

Calzature

4 luglio 2006

Gas fluorurati ad effetto serra

Pneumatici

4 luglio 2007

Gas fluorurati ad effetto serra

Schiume monocomponenti, tranne quelle conformi a norme di sicurezza nazionali

4 luglio 2008

Idrofluorocarburi

Aerosol a fini ludico-decorativi

4 luglio 2009

Note ufficiali

1

Gu C 108 del 30.4.2004, pag. 62.

2

Parere del Parlamento europeo del 31 marzo 2004 (Gu C 103 E del 29.4.2004, pag. 600), posizione comune del Consiglio del 21 giugno 2005 (Gu C 183 E del 26.7.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2006 e decisione del Consiglio del 25 aprile 2006.

3

Decisione n. 1600/2002/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (Gu L 242 del 10.9.2002, pag. 1).

4

Gu L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

5

Gu L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

6

Gu L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (Ce) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

7

Gu L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (Ce) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

8

Gu L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/673/Ce del Consiglio (Gu L 254 del 30.9.2005, pag. 69).

9

Gu L 37 del 13.2.2003, pag. 24. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/108/Ce (Gu L 345 del 31.12.2003, pag. 106).

10

Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

11

Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale. (3) Gu L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

12

Gu L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Ce) n. 29/2006 della Commissione (Gu L 6 dell'11.1.2006, pag. 27).

13

Terza relazione di valutazione IPCC sui cambiamenti climatici 2001. Una relazione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm).

14

Per il calcolo del GWP di gas non fluorurati ad effetto serra nei preparati si applicano i valori pubblicati nella prima relazione di valutazione IPCC; cfr. J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephramus (ed.), Climate change, The IPCC Scientific Assessment, Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

15

(Direttiva 94/48/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/Cee concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Gu L 331 del 21.12.1994, pag. 7).

16

Direttiva 67/548/Cee del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (Gu 196 del 16.8.1967, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/Ce della Commissione (Gu L 152 del 30.4.2004, pag. 1).

17

Direttiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (Gu L 200 del 30.7.1999, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/8/Ce della Commissione (Gu L 19 del 24.1.2006, pag. 12).

18

Gu L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/64/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 310 del 25.11.2005, pag. 10).

19

Gu L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

  • Data inserimento: 30.10.12