Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26/07/2012, n. 173, il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18/05/2012, che modifica l’allegato II del decreto legislativo 11/04/2011, n.54, riguardante la sicurezza dei giocattoli
Il decreto legislativo 11/04/2011, n. 54 si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.
Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18/05/2012, è stata modificata la voce relativa al cadmio, riportata al punto 13 dell’allegato II, parte III, del decreto legislativo 11/04/2011, n. 54. Nella sostanza il cadmio non deve superare i limiti di migrazione dai giocattoli o dai loro componenti. La nuova versione è la seguente:
Elemento |
mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile |
mg/kg di materiale per giocattoli liquido o colloso |
mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura |
Cadmio |
1,3 |
0,3 |
17 |
In relazione al decreto legislativo 11/04/2011, n. 54, vale la pena di evidenziare che lo stesso non si applica:
alle attrezzature per aree di gioco per uso pubblico;
alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
ai veicoli-giocattoli con motore a combustione;
alle macchine a vapore giocattolo;
alle fionde e alle catapulte.
Inoltre non sono considerati giocattoli i prodotti elencati di seguito (riportati nell’allegato 1 del decreto stesso):
1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni.
2. Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto oil suo imballaggio rechino un'indicazione chiara e leggibile che sitratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni esuperiore. Esempi di questa categoria:
a) modelli in scala fedeli e dettagliati,
b) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala,
c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi,
d) repliche storiche di giocattoli, e
e) riproduzioni di armi da fuoco reali;
3. Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporeasuperiore a 20 kg.
4. Biciclette con un'altezza massima alla sella di oltre 435 mm,misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sellacon la sella in posizione orizzontale e regolata con il tuboreggisella posizionato alla profondità.
5. Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport oche sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblicavia o su percorsi pubblici.
6. Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamentisulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi deglistessi.
7. Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde edispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, comesalvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.
8. Puzzle di oltre 500 pezzi.
9. Fucili e pistole a gas compresso - eccetto i fucili ad acqua e lepistole ad acqua - e gli archi per il tiro con l'arco di lunghezzasuperiore a 120 cm.
10. Fuochi d'artificio comprese le capsule a percussione nonprogettate specificamente per i giocattoli.
11. Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccettecon punte metalliche.
12. Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro oaltri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominalesuperiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati afini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto.
13. Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nellescuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di uneducatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche.
14. Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usateper accedere a software interattivi e le relative periferiche,qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche nonsiano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e nonabbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volantiappositamente progettati.
15. Software interattivi destinati al tempo libero eall'intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativisupporti di memorizzazione quali i CD.
16. Succhietti per neonati e bambini piccoli.
17. Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini.
18. Trasformatori per giocattoli.
19. Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopoludico.
In allegato si riportano due file contenenti l’articolo 9 e l’allegato II del decreto legislativo 18/05/2012, n. 54 e il decreto ministeriale 18/05/2012.