Giocattoli: Modificati i limiti di migrazione del cadmio dai giocattoli o dai loro componenti

Aggiornati, dal 18/05/2012, i limiti per la sostanza “Cadmio” presente nei giocattoli per i bambini di età inferiore ai 14 anni.

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26/07/2012, n. 173, il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18/05/2012, che modifica l’allegato II del decreto legislativo 11/04/2011, n.54, riguardante la sicurezza dei giocattoli

Il decreto legislativo 11/04/2011, n. 54 si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.

Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18/05/2012, è stata modificata la voce relativa al cadmio, riportata al punto 13 dell’allegato II, parte III, del decreto legislativo 11/04/2011, n. 54. Nella sostanza il cadmio non deve superare i limiti di migrazione dai giocattoli o dai loro componenti. La nuova versione è la seguente:

 

Elemento

mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile

mg/kg di materiale per giocattoli liquido o colloso

mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura

Cadmio

1,3

0,3

17

 

In relazione al decreto legislativo 11/04/2011, n. 54, vale la pena di evidenziare che  lo stesso non si applica:

alle attrezzature per aree di gioco per uso pubblico;

alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;

ai veicoli-giocattoli con motore a combustione;

alle macchine a vapore giocattolo;

alle fionde e alle catapulte.

 

Inoltre non sono considerati giocattoli i prodotti elencati di seguito (riportati nell’allegato 1 del decreto stesso):

1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni.

2. Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto oil suo imballaggio rechino un'indicazione chiara e leggibile che sitratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni  esuperiore. Esempi di questa categoria:

a) modelli in scala fedeli e dettagliati,

b) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala,

c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi,

d) repliche storiche di giocattoli, e

e) riproduzioni di armi da fuoco reali;

3. Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a  bambini aventi una massa corporeasuperiore a 20 kg.

4. Biciclette con un'altezza massima alla sella di oltre 435 mm,misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sellacon la sella in posizione orizzontale e regolata con il tuboreggisella posizionato alla profondità.

5. Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport oche sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblicavia o su percorsi pubblici.

6. Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamentisulla pubblica via, su percorsi  pubblici o sui marciapiedi deglistessi.

7. Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde edispositivi per imparare a nuotare  destinati ai bambini, comesalvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.

8. Puzzle di oltre 500 pezzi.

9. Fucili e pistole a gas compresso - eccetto i fucili ad acqua e lepistole ad acqua - e gli archi per il tiro con l'arco di lunghezzasuperiore a 120 cm.

10. Fuochi d'artificio comprese le capsule a percussione nonprogettate specificamente per i giocattoli.

11. Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccettecon punte metalliche.

12. Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro oaltri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominalesuperiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati  afini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto.

13. Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nellescuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di uneducatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche.

14. Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usateper accedere a software  interattivi e le relative periferiche,qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche nonsiano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e nonabbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volantiappositamente progettati.

15. Software interattivi destinati al tempo libero eall'intrattenimento, come giochi elettronici per  PC e i relativisupporti di memorizzazione quali i CD.

16. Succhietti per neonati e bambini piccoli.

17. Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini.

18. Trasformatori per giocattoli.

19. Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a  scopoludico.

In allegato si riportano due file contenenti l’articolo 9 e l’allegato II del decreto legislativo 18/05/2012, n. 54 e il decreto ministeriale 18/05/2012.

  • Data inserimento: 23.04.14