I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla cedolare secca - Parte terza

Si conclude l’analisi dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sul fronte delle sanzioni.

Nel caso di omessa registrazione del contratto di locazione, è applicabile la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’imposta ( di registro) dovuta. Tale sanzione è dovuta solidalmente dai soggetti obbligati a chiedere la registrazione.

L’Agenzia chiarisce che, nel caso di applicazione della cedolare (sostitutiva dell’imposta di registro), la sanzione amministrativa è commisurata all’imposta di registro dovuta sul contratto.

Per la tardività nella richiesta di registrazione, è applicabile il ravvedimento operoso, di cui all’art.13 decreto legislativo 472/97.

Se il contribuente ha optato per la cedolare secca ed effettua la registrazione tardiva:

  • non è tenuto al pagamento dell’imposta di registro (in quanto sostituita dalla cedolare);
  • è comunque tenuto al versamento delle sanzioni.

OMESSA DICHIARAZIONE DEL REDDITO DA LOCAZIONE

A seguito dell’introduzione del nuovo regime della cedolare secca, vengono raddoppiate le sanzioni per omessa indicazione del canone nella dichiarazione dei redditi.

La sanzione, ordinariamente prevista nella misura compresa dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di € 258, in caso di omessa indicazione del canone nella dichiarazione dei redditi si applica nella misura compresa dal 240% al 480% dell’imposta dovuta, con un minimo di € 516.

Se il canone viene dichiarato per un importo inferiore, le sanzioni amministrative ordinariamente previste nella misura compresa dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta, si applicano nella misura dal 200% al 400%.

Nel caso di accertamento con adesione o di rinuncia del contribuente aIl’impugnazione dell’accertamento, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo  le sanzioni amministrative si applicano senza riduzioni.

CONTRATTI NON REGISTRATI O REGISTRATI OLTRE I 30 GIORNI

L’articolo 3, comma 8, decreto legislativo 23/2011, prevede una specifica sanzione per i contratti di locazione ad uso abitativo non registrati entro i termini previsti di 30 giorni dalla stipula del contratto o dalla sua esecuzione.

In tal caso, il legislatore per incentivare la contrapposizione di interessi, nei rapporti tra il locatore e il locatario, stabilisce che:

  • la durata del contratto viene stabilita in 4 anni dalla data di registrazione (volontaria o d’ufficio);
  • il contratto è rinnovabile automaticamente alla scadenza per un ulteriore periodo di 4 anni (salvo alcune eccezioni);
  • a decorrere dalla registrazione il canone è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, che trova applicazione dall’anno successivo in base al 75% dell’aumento degli indici ISTAT.

Le disposizioni previste dal citato comma 8, sono altresì applicabili nei casi di comodato fittizio e di contratto di locazione  registrato per un importo inferiore a quello effettivo.

  • Data inserimento: 23.06.11
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