Il decreto legislativo 231/2001 intitolato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica “ ha introdotto la responsabilità degli enti/imprese per alcune tipologie di reati commessi nel loro “interesse o vantaggio” da soggetti appartenenti alla struttura aziendale o comunque che operano nell’ambito della struttura stessa.
Anche le imprese, pertanto, possono “commettere“ reati . Si tratta di una responsabilità che comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive e che si aggiunge a quella “personale” dell’autore del reato.
Tra i reati di cui l’azienda può essere chiamata a rispondere rientrano anche il reato di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del d.lgs. 231/2001).
L’impresa può difendersi tramite la predisposizione di modelli organizzativi mirati.
Il decreto legislativo n. 231/2001 non ha previsto un modello organizzativo (di seguito, MOG) differenziato per le piccole medie imprese (PMI).
Appare però logico che, nell’elaborazione del modello, si debba tener conto della dimensione e del tipo di attività svolta dall’impresa (in tal senso, l’art. 7, comma 3 del d.lgs. 231/2001).
Pertanto, il differente ambito merceologico in cui opera l’azienda e la soglia dimensionale sono fattori determinanti per la compilazione del MOG. Il fatto che un’impresa opera in un settore piuttosto che in un altro aumenterà le probabilità di un certo tipo di reato (un’impresa edile, sarà più esposta al rischio di reati in materia di sicurezza sul lavoro, un’impresa di trasporto e smaltimento di rifiuti ai reati in materia ambientale). Per quanto riguarda le soglie dimensionali, in una piccola azienda la struttura organizzativa appare più semplice e meno complesse le stesse procedure operative e decisionali.
Come individuare la nozione di PMI?
E’ possibile ricorrere alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 361/2003 cui ha dato attuazione il decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005.
S’intendono:
MEDIE IMPRESE: quelle con meno di 250 occupati e il cui fatturato non sia superiore a 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non sia superiore a 43 milioni di euro.
PICCOLE IMPRESE: quelle con meno di 50 occupati e il cui fatturato o totale di bilancio annuo non sia superiore a 10 milioni di euro.
MICRO IMPRESE: quelle con meno di 10 occupati e il cui fatturato o totale di bilancio annuo non sia superiore a 2 milioni di euro.
Nell’ottica di una semplificazione a vantaggio delle PMI, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13/02/2014, sono state adottate le Procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro nelle PMI approvate dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nella seduta del 27 novembre 2013.
Tale documento ha lo scopo di fornire alle PMI, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, per prevenire le conseguenze dei reati previsti dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).
Dal momento che, come ripetuto più volte dalla Giurisprudenza, il modello organizzativo non è un documento universalmente valido ma tarato sulla singola azienda e deve essere predisposto tenendo conto della specifica realtà aziendale, spetterà alle PMI modificare e integrare la modulistica, a seconda della complessità tecnico organizzativa della struttura aziendale, dell’esposizione al rischio-reato e dell’esistenza o meno di un sistema di controllo interno.
Le Procedure semplificate prevedono una serie di schede (dalla scheda di Analisi Iniziale, alla scheda di manutenzione macchine, alla scheda di consegna dei DPI, all’elenco della normativa applicabile, etc.) volte a facilitare la compilazione della documentazione tecnica richiesta da un MOG idoneo.
Si deve peraltro tener presente che le indicazioni del decreto ministeriale riguardano in particolar modo la parte operativa mentre si limita a fornire solo alcune indicazioni di carattere generale riguardo alle altre parti, quali il Sistema disciplinare e l’Organismo di Vigilanza, che sono ritenute essenziali per la predisposizione di un MOG veramente efficace.
Per il testo del decreto ministeriale:
http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Documents/Decreto%20_13febbraio.pdf
Per il documento:
http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Documents/DOCUMENTO.pdf
Per la modulistica:
http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Documents/MODULISTICA.doc
Informazioni possono essere richieste alla Confartigianato di Vicenza – Dott.ssa Alessandra Cargiolli – Tel. 0444 168357