L’art. 1 comma 12 l. 205/2017 ha introdotto una nuova detrazione in materia di detrazioni Irpef, il cosiddetto “bonus verde” volto ad agevolare le spese sostenute per interventi relativi:
La disposizione riguarda esclusivamente il 2018 e quindi soltanto le spese sostenute in tale anno.
L’agevolazione in esame consiste in una detrazione ai fini IRPEF (non spetta quindi ai soggetti IRES). Il beneficio consiste nella possibilità di portarsi in detrazione dall’Irpef il 36% delle spese sostenute. In particolare la spesa massima agevolabile è fissata nella misura massima di 5.000 euro per ciascuna unità
immobiliare. L’unità immobiliare deve avere natura abitativa, classificata quindi in una delle categorie dalla A/1 alla A/11, tranne l’A/10. Le spese da computare sono quelle sostenute per la realizzazione dell’intervento comprendendo anche le spese di progettazione e di manutenzione. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Quindi, la detrazione massima per ciascun anno è pari a 180 euro.
Il pagamento deve essere effettuato dall’1.1 al 31.12.2018 tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. Non risulta necessario effettuare il pagamento con bonifico ma è possibile il
pagamento anche con assegni o carte di credito / debito / bancomat.
La detrazione è fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati i nuovi interventi agevolati e che sostiene effettivamente la spesa. Possono quindi beneficiare della agevolazione i proprietari/ nudi proprietari, i titolari di diritti reali di godimento (usufruttuario, titolare del diritto di abitazione / uso), i detentori (inquilino / comodatario).
La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste per gli immobili oggetto di vincolo (c.d. “immobili di interesse storico – artistico”), ridotte nella misura del 50%.
In caso di cessione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi agevolati, la detrazione non utilizzata passa all’acquirente, salvo diverso accordo delle parti.
In caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non utilizzata si trasmette all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.