Al fine di contrastare comportamenti fraudolenti e forme di evasione fiscale l’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA.
Sulla base delle indicazioni fornite dal decreto legge fiscale tale adempimento è oggetto di numerose modifiche.
In particolare, ai sensi dell’articolo 4, con il nuovo spesometro che sarà sempre analitico, i soggetti passivi IVA, devono provvedere all'invio, ogni 3 mesi, di tutte le fatture emesse e ricevute, e dei dati inerenti l’IVA a credito e quella a debito.
In particolare il nuovo articolo 21 dispone che i soggetti passivi devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.
La comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.
Sono fatti salvi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta.
A differenza del modello polivalente attualmente in vigore, la nuova formulazione prevede che i dati siano inviati esclusivamente in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e devono comprendere i seguenti dati:
Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di euro 25, con un tetto massimo di euro 25.000 E’ esclusa espressamente l’applicazione dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
Il decreto Legge aggiunge un articolo (il 21-bis) al decreto legge n. 78/2010 e introduce un nuovo obbligo: entro gli stessi termini previsti per l’invio dei dati del nuovo spesometro va inviata una comunicazione con i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA.
La comunicazione deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
In particolare, la comunicazione non deve essere presentata:
In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi devono presentare una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
In sostanza, viene introdotto un meccanismo di controllo che consentirebbe all’Agenzia delle entrate di verificare in tempi particolarmente contenuti se i soggetti che hanno assolto all’obbligo di invio della comunicazione trimestrale hanno di seguito proceduto anche al versamento dell’IVA dovuta. Tale controllo dovrebbe contrastare il fenomeno della cosiddetta “evasione da riscossione”: la limitazione dello scarto temporale esistente tra la compilazione della dichiarazione annuale IVA ed i pagamenti renderebbe di conseguenza più efficace l’attività di riscossione.
Sul tema, il comma 5 del predetto articolo 21-bis prevede che gli esiti derivanti dall’esame dei dati inviati tramite lo spesometro, la coerenza tra i dati medesimi e quelli evidenziati nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA nonché la conformità dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima sono messi a disposizione del contribuente o del suo intermediario da parte dell’Agenzia delle entrate. Nel caso in cui dai controlli eseguiti emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell’esito con modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
In tal caso il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997.
E’, infine, previsto che l’Agenzia delle entrate possa provvedere a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta secondo le modalità previste dall’articolo 54-bis, comma 2-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, indipendentemente dalle condizioni ivi dettate.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una sanzione da euro 5.000 ad euro 50.000.
Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi precedentemente indicati, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d’imposta pari a euro 100. Il credito spetta ai soggetti che, nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a euro 50.000. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, n. 241 a decorrere dal 1° gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
A decorrere dal 1° gennaio 2017 è soppressa la presentazione:
Cambia il termine di presentazione della dichiarazione IVA: