Il ravvedimento operoso non presenta novità oltre a quelle già previste con la riforma del sistema sanzionatorio implementate a mezzo del D.Lgs. 158/2015. Richiamiamo l’attenzione sulle modalità applicative del ravvedimento a seguito del verificarsi di particolari situazioni.
L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 D.Lgs. n. 472/1997, consente all'autore di omissioni o di irregolarità, commesse nell'applicazione delle disposizioni tributarie, di rimediarvi spontaneamente, fruendo di consistenti riduzioni delle sanzioni amministrative ordinariamente irrogabili.
La relativa disciplina è stata innovata dalla legge di Stabilità 2015 e dall'ultima riforma del sistema sanzionatorio, disposta dal D.Lgs. n. 158/2015, che ne ha implementato la portata. Affinché il ravvedimento operoso produca la regolarizzazione della violazione, è necessario effettuare il versamento delle imposte dovute, con le sanzioni previste per la specifica violazione e gli interessi legali. Il principale effetto giuridico del ravvedimento consiste nell'inapplicabilità della misura ordinaria delle sanzioni tributarie amministrative relative all'inadempimento regolarizzato. Ne consegue, inoltre, l'inapplicabilità del cumulo giuridico delle singole violazioni, e l'impossibilità che la violazione regolarizzata possa essere assunta quale precedente ai fini della recidiva o presupposto per l'applicazione di sanzioni accessorie.
Naturalmente tale istituto è di estrema attualità per l'eventuale omissione di pagamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, visto che risulta essere da poco trascorsa la relativa scadenza.
La circolare 27/E 2013 ha precisato che il termine per ravvedersi, qualora non sia stato effettuato alcun versamento né entro la prima scadenza (2.07.2018) né entro la seconda (20.08.2018), decorre dalla data naturale di scadenza ossia la prima e non dalla seconda. Invece, in presenza di un versamento insufficiente effettuato nel lasso di tempo 3.07-20.08, il termine per il ravvedimento decorre dal 20.08 e dovrà essere calcolato sul minore importo versato. Nel caso di versamento rateizzato con decorrenza della prima rata al 20.08, se il contribuente, titolare di partita IVA, non ha provveduto al versamento della prima rata (nemmeno in parte) deve rideterminare il piano di rateizzazione a partire dal 2.07, ravvedendo le rate scadute del 2.07, 16.07 e 20.08.