Pubblicata nel bollettino della Regione del Veneto n. 20 del 13/03/2012, la deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22/02/2012: “Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell’impianto (art. 12, comma 4, del Dlgs n. 387/2003 – DM 10/09/2010, p. 13.1, lett. j).”
Il provvedimento è finalizzato alla definizione della disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ed alla approvazione di uno schema di cauzione tipo. Il provvedimento integra e modifica le precedenti deliberazioni della Giunta regionale del Veneto: n. 1192 del 05/05/2009, n. 1391 del 19/05/2009, n. 453 del 02/03/2010 e n. 1270 del 03/08/2011.
Con riferimento all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003 è stato disciplinato il procedimento unico di autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, con il comma 4, viene previsto che il rilascio dell’autorizzazione unica costituisca titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e precisa che la stessa deve contenere l’obbligo, a seguito della dismissione dell’impianto, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto titolare dell’autorizzazione.
La Giunta regionale con deliberazione n. 453 del 02/03/2010 ha dettato le prime disposizioni in materia di obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi e prestazione di idonea garanzia per gli impianti da biomassa, biogas, fotovoltaico, eolico ed idroelettrico, ai fini di cautelare l’Amministrazione regionale nel caso di inadempienze del soggetto titolare dell’autorizzazione. Ai sensi di tale deliberazione, il soggetto autorizzato, primo dell’inizio del lavori, deve depositare presso il soggetto autorizzante una fidejussione di importo pari alla previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino secondo il progetto approvato, per gli impianti da biomassa, biogas, fotovoltaico ed eolico, mentre per gli impianti idroelettrici l’importo della fidejussione, commisurato al 25% del costo di realizzazione dell’impianto e relative opere accessorie, secondo quanto previsto dal progetto di raccolta, di regolazione, delle condotte forzate e dei canali di scarico, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25 del Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775 nonché a garanzia dell’obbligo di rimozione e di esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dell’alveo, delle sponde e delle arginature ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse.
Tale obbligo è stato successivamente disciplinato dal D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", che al punto 13.1, lett. j), prevede "l'impegno, alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale". Le Linee guida precisano inoltre che la garanzia è stabilita in favore dell'Amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente e che tale cauzione deve essere rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione, parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi.
Con questa deliberazione sono state definite nel dettaglio la disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ed approvato uno schema di contratto di cauzione tipo, applicabile a tutti gli impianti per i quali la Regione ha competenza autorizzatoria.
Con la delibera sono stati quindi approvati :
impianti fotovoltaici a terra di potenza maggiore o uguale a 20 kW
impianti eolici di potenza maggiore o uguale a 60 kW
impianti idroelettrici di potenza maggiore o uguale a 100 kW
impianti alimentati a biomassa di potenza maggiore o uguale a 200 kW
impianti di biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, da gas di discarica e di processi di depurazione di potenza maggiore o uguale a 250 kW
impianti fotovoltaici integrati e non integrati con potenza di picco fino a 1 MW, ex articolo 10 legge regionale 13/2011.
Inoltre la delibera estende l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'Allegato A e lo schema di contratto di garanzia contenuto nell'Allegato B, ai titoli abilitativi all'esercizio di impianti fotovoltaici di competenza comunale rilasciati ai sensi della L.R. 13/2011, in sostituzione del fac simile di fidejussione approvato dalla DGR n. 1270 del 3 agosto 2011. Inoltre viene dato atto che la disciplina delle garanzie e relativo modello unico di contratto, costituiscono atti di riferimento per ogni altro impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, i cui titoli abilitativi sono di competenza comunale. Viene inoltre disposto che per le domande giacenti, che il proponente, sulla base delle disposizioni del DM 10 settembre 2010, "Linee guida per le autorizzazioni impianti da fonte rinnovabile" integri nel termine di 180 giorni dall'esecutività del presente provvedimento la documentazione di progetto con il richiamato "Piano di ripristino" ancorché sia stato precedentemente presentato, finalizzandolo alla quantificazione delle garanzie.
Viene inoltre consentito, per gli impianti già autorizzati secondo le disposizioni della DGR 453/2010, la presentazione delle garanzie secondo le disposizioni del presente atto, ovvero di adeguamento della polizza già depositata presso gli uffici regionali, previa eventuale richiesta da parte dell'interessato dell'approvazione di un "Piano di ripristino", entro il termine di 180 giorni dall'esecutività del presente provvedimento;
Nei file allegato si riporta la delibera della Giunta regionale del Veneto n. 253 del 22/02/2012.