Anche dopo le novità apportate all’art. 4 L. 300/70 dall’art. 23 co. 1 del D. Lgs. 151/2015 l’installazione di impianti audiovisivi dai quali possa derivare la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori deve sempre essere preceduta da un accordo con le organizzazioni sindacali o, in mancanza, da un’autorizzazione della Direzione territoriale del Lavoro.
Il Ministero, peraltro, precisa che la violazione sussiste anche qualora sia stata effettuata solo l’installazione ma l’impianto non sia ancora funzionante. Inoltre la violazione non è esclusa né dal fatto che i lavoratori siano stati preavvisati né dal fatto che ne derivi un controllo discontinuo perché le telecamere sono collocate in locali dove i lavoratori si trovino solo saltuariamente.
Viene evidenziato, inoltre, come negli ultimi anni vi siano state diverse sentenze che hanno confermato il divieto di installazione anche di telecamere “finte” collocate a scopo esclusivamente dissuasivo sempre se non autorizzate. In pratica viene confermato che ad essere sanzionata è la semplice installazione effettuata senza preventiva autorizzazione anche se non seguita da utilizzo.
Il mancato rispetto della normativa è punito con ammenda da 154 euro a 1.549 euro o arresto da 15 giorni ad un anno.
Una volta effettuato l’accesso da parte degli Ispettori ed accertata la violazione della norma (verificata dunque l’installazione non autorizzata) gli stessi impartiscono una prescrizione, ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. 758/1194, con la quale si dispone l’immediata cessazione della condotta illecita e la rimozione materiale degli impianti audiovisivi al fine di rimediare all’irregolarità accertata.
A tale scopo nel verbale ispettivo viene fissato un termine entro il quale provvedere alla regolarizzazione. Si dovrà trattare necessariamente di un termine congruo visto che sarà necessario far intervenire personale specializzato che provveda alla rimozione degli impianti illegittimamente installati.
Qualora nell’intervallo di tempo concesso dagli Ispettori per la rimozione degli apparecchi sia siglato l’accordo con le organizzazioni sindacali o sia rilasciata l’autorizzazione dalla Direzione Territoriale del Lavoro, venendo meno i presupposti dell’illecito, il contravventore potrà essere ammesso a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa pari ad euro 387,25.