L’articolo 5 della legge, prevede la possibilità di realizzare, in deroga alle previsioni volumetriche dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, pensiline e tettoie, su abitazioni esistenti alla data del 09/07/2011, per l’installazione di impianti solari di tipo termico o fotovoltaico con potenza non superiore ai 6 kWp e pertanto senza che dette opere vengano conteggiate ai fini volumetrici. Lo stesso articolo 5 della legge regionale 13/2011 ha previsto una ulteriore deroga volumetrica per la realizzazione dei sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali le serre bioclimatiche, le pareti ad accumulo e i muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell’energia solare, sempreché gli stessi siano correlati con il calcolo di progetto degli impianti termo meccanici relativi all’edificio sul quale addossano.
Con questa deliberazione, nell’allegato A, della stessa, la Giunta regionale ha inteso dettare i seguenti criteri funzionalmente agli interventi di cui sopra. Questi riguardano:
- finalità per il perseguimento degli obiettivi di risparmio energetico;
- modalità di calcolo degli extra spessori murari;
- definizione di serra bioclimatica;
- modalità applicative.
Di seguito si riportano integralmente i contenuti dell’Allegato A
Art. 1 - Finalità
Gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico eseguiti nel rispetto del dlgs 19/08/2005, n. 192 e successive modifiche, possono essere realizzati anche in deroga agli indici urbanistici-edilizi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi nei limiti individuati dal presente articolo. Tali interventi non si computano nel calcolo della volumetria utile, della superficie utile e della superficie coperta, anche ai fini della determinazione del contributo di costruzione. Inoltre ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 08/07/2011, n. 13 “Modifiche alla L.r. 08/07/2009 n. 14 - intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo di barriere architettoniche” e successive modificazioni, alla legge regionale 23/04/2004, n. 11 “Nome per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici per il quale “nei limiti dell’ampliamento concesso non vanno computati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente” e ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 della medesima legge in applicazione del quale “non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della L.r. 13/2011 i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell’energia solare” viene normato il calcolo volumetrico derivante dall’applicazione dei sistemi di captazione di cui sopra.
Art 2 – Extra spessori murari
Ai fini del calcolo della volumetria urbanistica e della superficie utile coperta di un edificio per la realizzazione di sistemi di captazione solare per la realizzazione di strutture di accumulo e guadagno diretto, ai sensi della legge regionale 30/07/1996, n. 21 si assume che:
a) i tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme di risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a 30 centimetri, non sono considerati nel computi per la determinazione del volume e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedenti i centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri 15 per quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica, il guadagno energetico raggiunto; a tale normativa vengono assimilati anche i sistemi di captazione delle radiazioni solari (pareti ad accumulo e muri collettori) di cui al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 13/2011.
b) Gli extra-spessori di cui alla lettera a) non concorrono alla determinazione delle distanze tra edifici dai confini e dalle strade e alla determinazione dell’altezza dei fabbricati fissate dalle normative locali, fermo restando le prescrizioni minimi dettate dalla legislazione statale.
Art. 3 – Serre bioclimatiche
1. Si definiscono serre solari o bioclimatiche gli spazi ottenuti mediante la chiusura con vetrata trasparente di logge o terrazze, quando detti spazi chiusi siano unicamente finalizzati al risparmio energetico e siano conformi alle prescrizioni che seguono. Ogni serra solare non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque atti a consentire la presenza continuativa di persone. La specifica finalità del risparmio energetico deve essere certificata nella relazione tecnica, nella quale deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno energetico si intende la differenza tra l’energia dispersa in assenza (Qo) e quella dispersa in presenza (Q) della serra. Deve essere verificato: (Qo-Q)/≥25%. Tutti i calcoli sia per l’energia dispersa che per l’irraggiamento solare, devono essere sviluppati secondo le norme UNI 10344 come sostituita da UNI.EN.ISO.13790.2008 e UNI.10349.1994. La struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della struttura di supporto. La serra solare deve essere apribile ed ombreggiante (cioè dotata di opportune schermature mobili o rimovibili) per evitare il surriscaldamento estivo. La superficie lorda della serra solare, in ogni caso, non potrà eccedere il 20% della S.L.P. dell’edificio o dell’unità immobiliare a servizio della quale viene realizzata. Le serre solari devono essere progettate in modo da integrarsi armonicamente nell’organismo edilizio.
2. L’incremento volumetrico determinato dall’applicazione del comma 1 non concorre alla determinazione delle distanze tra edifici dai confini e dalle strade e alla determinazione dell’altezza dei fabbricati fissate dalle normative locali, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.
Art.4 – Applicabilità
1.Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3:
a) se eseguiti su edifici esistenti, devono salvaguardare gli elementi costitutivi e decorativi di pregio storico, artistico e architettonico, nonché gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali, che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione, secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali;
b) non possono derogare in ogni caso alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e alle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché alle norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento.