L’INAIL con circolare n. 32 del 5 maggio 2011 ha di fatto sancito l’entrata in vigore del regolamento del nuovo “Fondo per le vittime dell’amianto” previsto dalla Finanziaria 2008 ed istituito presso lo stesso Istituto dal Decreto Interministeriale n. 30 del 12 gennaio 2011. Nella citata circolare l’INAIL chiarisce le regole di funzionamento del fondo ed individua i beneficiari della prestazione aggiuntiva. In base al principio di mutualità, le imprese del settore individuate dalle voci di tariffa sottostanti per le quali sono stati erogati dei benefici previdenziali per un numero di lavoratori uguale o superiore a 2.000 soggetti, sono tenute al versamento di un’addizionale sui premi INAIL per gli anni 2008, 2009 e 2010. L’addizionale è pagata una sola volta all’anno e dal 2011 la misura potrà essere variata con decreto ministeriale. Ora l’INAIL con la nota del 15 giugno 2011, comunica che è in corso di elaborazione la richiesta di addizionale per il Fondo per le vittime dell’amianto per gli anni 2008 e 2009. Al termine dell’elaborazione i provvedimenti con la richiesta di addizionale Fondo amianto, verranno inviati alle imprese interessate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. L’addizionale deve essere versata entro il 18 luglio 2011. L’addizionale si applica ai premi ordinari, ai premi evasi e ai premi supplementari per silicosi/asbestosi, al netto dell’ANMIL calcolati sulle voci di tariffa riportate nella tabella sottostante. L’addizionale NON si applica ai premi speciali artigiani.
Le voci di tariffa interessate divise per gestione sono:
GESTIONE ARTIGIANATO
3630 – Impiantistica civile ed industriale…
4100 – Gas e liquidi combustibili. Gasdotti per distribuzione di combustibili gassosi compressi. Oleodotti…
6111 – Trattamento e lavorazione delle materie prime e produzione della ghisa all’altoforno in lingotti…
6112 – Rifusione, getto, finitura di manufatti in ghisa o acciaio…
6113 – Trafilatura di filo, di barre e di tubi…
6212 – Costruzione di carpenteria metallica senza posa in opera…
6311 – Motori a combustibili liquidi…
6411 – Costruzione di autoveicoli e di rimorchi…
6421 – Lavori di allestimento e costruzione nell’ambito del cantiere navale…
6422 – Trasformazione, riparazione, manutenzione di navi…
6581 – Apparecchi termici…
7271 – Fabbricazione di prodotti ed elementi prefabbricati in calcestruzzo…
7272 – Fabbricazione di prodotti in gesso e latero-gesso…
9200 – Carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali…
GESTIONE INDUSTRIA
3620 4110 6111 6112 6114 6212 6311 6413 6421 6422 6581 7271 7272 7273 9220
GESTIONE TERZIARIO
3620 4100 6100 6211 6310 6410 6420 6581 7200 9220
GESTIONE ALTRE ATTIVITA’
3620 4100 6100 7100
Per gli anni 2008 e 2009 la percentuale da applicare al premio è fissata nella misura dell’ 1,44%.
Sono escluse da questa prima elaborazione le addizionali inferiori a €. 2,58.
Queste verranno richieste con una successiva elaborazione unitamente alla quota di addizionale relativa al 2010 e al 2011.
Si ricorda che il tardato o mancato pagamento dell’addizionale per il Fondo amianto comporterà l’applicazione delle sanzioni e l’attivazione delle procedure di recupero coattivo previste dalla normativa vigente.