Si comunica che l’articolo 3-quater del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, ha introdotto all’articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, il comma 11-bis secondo il quale “il versamento delle somme che hanno scadenza dal 1° al 20° agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese senza alcuna maggiorazione”.
Pertanto, a partire dal 2012, è divenuto “strutturale” il differimento al 20 agosto, senza maggiorazioni, dei termini aventi scadenza ricompresa tra il 1° ed il 20° agosto riguardanti il versamento dei premi assicurativi e/o dei relativi accessori, compresi quelli oggetto di rateazione ex lege 449/1997 ed ex lege 389/1989, nonché gli altri titoli, di qualsiasi natura, oggetto di richiesta dell’Istituto in relazione al rapporto assicurativo.