Si comunica che il D.P.C.M. del 12 maggio 2011 all’art. 3, comma 1, prevede la possibilità di effettuare entro il 20 agosto 2011 il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo n. 241/1997, aventi scadenza compresa tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, senza alcuna maggiorazione.
Si precisa in proposito, che la proroga al 20 agosto 2011 riguarda i premi assicurativi dovuti ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. n. 1124/1965, i versamenti rateali nonché le sanzioni, gli interessi ed altri titoli di qualsiasi natura, scadenti nel periodo sopraindicato.