L’Inail con la nota prot. n. 1550 del 2 marzo u.s., modifica il proprio indirizzo in ordine alla possibilità dei datori di lavoro di adempiere regolarmente agli obblighi di denuncia di cui all’art. 12 del TU (relativi alle modificazioni di estensione del rischio, cessazione di lavorazioni, variazioni riguardanti il nucleo artigiano, ecc.), nel caso in cui il prescritto termine di trenta giorni cada di sabato o domenica.
L’Istituto ha ritenuto, con la nota di cui sopra, di poter considerare tempestivi gli adempimenti effettuati il primo giorno lavorativo successivo.