INAIL – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE DI ISCRIZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART. 12 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DPR 30 GIUGNO 1965 N. 1124.

Si coglie l’occasione per ricordare alcune importanti scadenze relativamente alla presentazione delle pratiche Inail per non incorrere in sanzioni.

La Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 contiene la delibera del Consiglio di amministrazione INAIL n. 376 del 27 giugno 2002, con la quale sono stati definiti i termini di presentazione all’Istituto delle pratiche di iscrizione, variazione e cessazione dell’attività.

La disciplina prevede la contestualità della presentazione della denuncia di iscrizione con la data di inizio attività e il termine di trenta giorni per la denuncia di qualsiasi tipo di variazione intervenuta nell’azienda, nonché della cessazione dell’attività.

Pertanto ai sensi della citata disposizione:

 

  • la denuncia di iscrizione va effettuata prima o contestualmente all’inizio dei lavori (non esiste più l’obbligo della presentazione cinque giorni prima dell’inizio dei lavori);
  • le denunce di variazione e le denunce di cessazione dell’attività vanno effettuate non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni/variazioni o la cessazione si sono/è verificate/a.
  • Data inserimento: 18.12.19