L'INPS, con la circolare n. 98 del 6 agosto u.s., comunica l’apertura dei termini per la presentazione delle domande per gli incentivi all’occupazione previsti dalla legge 191/2009 art. 2, commi 134, 135 e 151, relativi all’anno 2012.
Gli incentivi previsti dalla predetta legge sono diretti a sostenere l'occupazione di:
1. lavoratori ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali (comma 134, 1° periodo, della disposizione citata);
2. lavoratori assunti dalle liste di mobilità o con almeno 50 anni di età fruitori dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali per i quali siano scaduti gli incentivi connessi alla particolare condizione di disoccupato (comma 134, 2° periodo). I lavoratori coinvolti devono aver maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva;
3. lavoratori di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile (comma 151).
Le aziende interessate agli incentivi devono presentare domanda in via telematica all’INPS mediante l’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di responsabilità del contribuente, seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”. Le domande devono essere inoltrate entro il 30 settembre 2014.
L’ammissione al beneficio è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie messe a disposizione per ogni singolo incentivo dal Decreto Ministeriale 75866/2013. Al riguardo l’INPS effettuerà la verifica della sussistenza delle risorse sufficienti a garantire il godimento dell’incentivo.
Nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti, il beneficio viene concesso secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione, della proroga a tempo determinato o della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro; nell’ipotesi di semplice continuazione del rapporto di lavoro già in essere (prevista dal 2° periodo del comma 134), si fa riferimento alla data di scadenza dell’agevolazione originaria o, se più recente, alla data di maturazione dei 35 anni di anzianità contributiva.
L’Istituto provvederà a pubblicare la graduatoria delle aziende ammesse al beneficio.
Per quanto riguarda le modalità di recupero del beneficio spettante si devono seguire le istruzioni impartite dall’INPS con la Circolare n. 22/2011.
In allegato la Circolare INPS n. 98/2014 e la Circolare n. 22/2011.