Con messaggio 002028 del 19 marzo u.s., l’INPS interviene per fare il quadro della situazione con riferimento ai casi di svolgimento di attività lavorativa da parte del soggetto disoccupato che beneficia dell’indennità di disoccupazione ASpI miniASpI;
Com’è noto, la legge 92/2012 (Legge Fornero) individua quale requisito per il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI l’essere in “stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. c, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni” (condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa).
L’art. 4 del citato D.Lgs. 181/2000 prevede la “conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione”; tale reddito è stabilito in € 8.000,00 per il lavoro dipendente. L’art. 4 prevede inoltre “la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi”
Le disposizioni contenute nel citato art. 4, vanno poi coordinate con quanto stabilito dall’art. 2, comma 15, della legge 92/2012, che dispone: “In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’indennità di cui al comma 1 (indennità di disoccupazione) è sospesa d’ufficio ….., fino ad un massimo di 6 mesi; al termine del periodo di sospensione di durata inferiore a 6 mesi l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa”
L’insieme delle disposizioni sopracitate determina un quadro complesso di situazioni che l’INPS, nel messaggio citato in premessa, elenca stabilendo le relative conseguenze:
Per continuare a beneficiare del cumulo, il soggetto percettore dell’indennità, deve comunicare all’INPS, entro un mese dall’inizio del rapporto di lavoro, il reddito annuo previsto; in mancanza della comunicazione, laddove il rapporto sia di durata inferiore o pari a 6 mesi si applica l’istituto della sospensione, mentre se il rapporto è di durata superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato, si applica l’istituto della decadenza.
Secondo la nota dell’INPS, le indicazioni sopra citate valgono anche nel caso di percezione della miniASpI, solo che in questo caso la sospensione della prestazione è ammessa per un periodo massimo di 5 giorni.
L’Istituto, infine, prende in considerazione l’ipotesi che il soggetto sia titolare di due o più rapporti di lavoro a tempo parziale e cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa; in questi casi, laddove dal rapporto di lavoro ancora in essere il soggetto percepisca un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, allo stesso viene data la possibilità di presentare domanda di indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI e percepire la prestazione cumulandola con il reddito da lavoro dipendente. Anche in questo caso opererà la relativa riduzione nei limiti già previsti al precedente punto c).