INSTALLATORI: patentino caldaie sopra i 232 kW

pubblicato il DGRV n. 1734/2011 che delega le funzioni alle Province

Con l’introduzione del D.lgs 128 del 29/6/2010, pubblicato sulla G.U. dell'11 agosto, è stato modificato il D.lgs 3/4/2006, n. 152 - Testo Unico Ambiente. In particolare le variazioni  all'art. 287, in ordine all'abilitazione dei soggetti preposti alla conduzione degli impianti termici aventi potenza superiore a 232 kW, sanciscono il passaggio delle competenze di rilascio del patentino di abilitazione e il percorso di formazione dagli Ispettorati del Lavoro ad una autorità individuata  dalla  Regione, con il compito di disciplinare le attività di formazione e di compilazione dei registri dei soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici.

Questo passaggio di consegne fa seguito alla sentenza n. 250 del 24/07/2009 della Corte Costituzionale - che ha ritenuto illegittima la disciplina precedente.

In attesa di un accordo in seno alla Conferenza delle Regioni, la Regione Veneto, con la delibera è la DGRV n. 1092 del 23/03/2010, ha adottato una disciplina transitoria finalizzata alla realizzazione dei percorsi formativi, lo svolgimento degli esami ed il rilascio del patentino -"Modifica ed integrazione della DGRV n.  3452 del 18/11/2008. Disciplina transitoria dei percorsi formativi per la conduzione di impianti termici, previsti dall'articolo 287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Nella stessa delibera le funzioni relative al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici sono state conferite alle province, ma la delega non risultava attuata, perciò la competenza è stat transitoriamente posta in capo alla Direzione regionale.
 
In questo quadro si è inserita la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che, nella riunione del 25 maggio 2011, ha approvato le "linee guida per i percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore impianti termici".

Rispetto alle previsioni dell'allegato A al DGRV n. 1092 del 23/03/2010 risulta che le ore d'aula indicate (75) risultano inferiori alla previsione minima di 90 previste dalle linee guida.

Finalmente si è arrivati al dunque con il DGRV n. 1734/2011 pubblicato sul BUR n. 85 del 15 novembre 2011. In questa Delibera la Regione Veneto ha infatti portato a compimento questo intricato iter normativo sull’art. 287 del D.lgs 152/2006 (TU Ambiente) andando a attuare la delega in favore delle Province per quanto concerne l’istituzione dei corsi di formazione e il rilascio del patentino per l’abilitazione alla conduzione degli impianti oltre i 232 kW.

Viene dunque data piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 80 della legge regionale n. 11 del 2001, che delega alle Province le funzioni di rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici e di gestione dei relativi corsi di formazione; nonché di formazione ed aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici.
Nella delibera inoltre sono stati inseriti ed approvati tre allegati che disciplinano:
1. la gestione dei percorsi formativi abilitanti;
2. la prova di verifica finale e i percorsi formativi abilitanti;
3. il modello di attestato di abilitazione alla conduzione di impianti termici.


Tornando alle modalità e tipologie di corso, facendo riferimento alla norma nazionale (art. 287 TU Ambiente), i gradi di corso sono due per la conduzione degli impianti termici.
GRADO PRIMO: abilita  alla  conduzione degli impianti termici con generatori di vapore
GRADO SECONDO: abilita alla conduzione degli altri impianti termici
Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado.

  • Data inserimento: 20.01.12