Installazione e manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio

L’installatore dei dispositivi deve consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione. L’utilizzatore deve effettuare la manutenzione e annotare le operazioni nell’apposito registro

La normativa da tenere in considerazione per l’installazione e la manutenzione dei dispositivi  per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio, fa riferimento  al decreto del Ministero dell’interno 03/11/2004, modificato dal decreto del Ministero dell’interno 06/12/2011.

Il decreto stabiliscono i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

I dispositivi di cui al comma precedente devono essere conformi alle norme Uni En 179 o Uni En 1125 o ad altre a queste equivalenti e devono essere muniti di marcatura CE.

Si riportano le definizioni, riportate nel decreto citato, da considerare ai fini dell’installazione dei dispositivi in questione:

a) via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;

b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;

c) uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:

c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;

c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro;

c.3) uscita che immette su di una scala esterna;

d) luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio;

e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.

Criteri di installazione

Fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l'installazione dei dispositivi 1 è prevista nei seguenti casi:

a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma Uni En 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;

a.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;

b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi, devono essere installati dispositivi conformi alla norma Uni En 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

b.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;

b.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;

b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti.

 

Commercializzazione, installazione e manutenzione dei dispositivi

La commercializzazione, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l'osservanza dei seguenti adempimenti:

a) per il produttore:

a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all'impiego per l'installazione e la manutenzione;

b) per l'installatore:

b.1) eseguire l'installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo;

b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all'utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1);

c) per il titolare dell'attività:

c.1) conservare la dichiarazione di corretta installazione;

c.2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;

c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

 

Decreto del Presidente della Repubblica 12/01/1998, n. 37 – Articolo 5 – Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività (soggette ai controlli di prevenzione incendi)

1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.

3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

  • Data inserimento: 21.07.14