IPER AMMORTAMENTO

Aliquota massima fissata al 180%

L’iper-ammortamento, previsto nell’ultima Legge di Bilancio (L. 199/2025) esplica i suoi effetti per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, fermo restando il rispetto degli obblighi di comunicazione richiesti dal GSE, si sostanzia in una maggiorazione del costo di acquisto dei beni agevolabili ai fini della deducibilità dell’ammortamento e dei canoni di leasing.

La misura della maggiorazione è differenziata in relazione all’importo dell’investimento, secondo una logica “a scaglioni”. Nello specifico, per gli investimenti agevolabili, il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del:

  • 180%per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Esempio: un’impresa nel 2026 effettua investimenti agevolati per 6 milioni di euro, la maggiorazione sarà calcolata applicando l’aliquota del:

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro (quindi maggiorazione pari a 4,5 milioni di euro);
  • 100% per i restanti 3,5 milioni di euro (quindi maggiorazione pari a 3,5 milioni).
    In sostanza, la maggiorazione complessiva sarà pari a 8 milioni di euro.

Al fine di individuare la maggiorazione applicabile, dovrebbero rilevare gli investimenti complessivi effettuati nel singolo periodo agevolato. Anche il limite massimo di 20 milioni di euro dovrebbe essere infatti riferito alla singola annualità e non all’intero.

Quanto alle regole generali per il calcolo dell’agevolazione, stando alle indicazioni fornite in passato dall’Agenzia delle Entrate, la maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita:

  • per quanto riguarda l’ammortamentodei beni acquisiti in proprietà, in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal DM 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo;
  • per quanto riguarda i beni in leasing, in un periodo “non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito” dal DM 31 dicembre 1988, in base all’ 102 comma 7 del TUIR.


In pratica, la deduzione ulteriore viene ripartita sulla durata del periodo (fiscale) di ammortamento, in proporzione alle quote stanziate.

L’Agenzia delle Entrate in passato ha inoltre affermato che, per i soggetti che determinano il reddito imponibile sulla base delle risultanze del Conto economico, la maggiorazione non risulta legata alle valutazioni di bilancio ed è correlata ai coefficienti di ammortamento fiscale (quindi a prescindere dai coefficienti adottati sul piano civilistico).
Per quanto sopra, a livello di bilancio, i beni acquistati saranno iscritti al costo effettivo (e non a quello “maggiorato”) e gli ammortamenti saranno calcolati ordinariamente.

L’agevolazione, quindi, non ha impatti di natura contabile, eccezion fatta ovviamente per le minori imposte.

L’iper-ammortamento si struttura quindi come una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ai fini IRES e IRPEF (non IRAP).

I nuovi iper-ammortamenti impatteranno quindi, per la prima volta, nel modello REDDITI 2027 (relativo al periodo d’imposta 2026).

Sulla base di quanto affermato in passato dall’Agenzia delle Entrate, qualora in un periodo d’imposta si fruisca dell’agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non dovrebbe poter essere recuperato in alcun modo nei periodi d’imposta successivi.

Confartigianato Imprese, pur considerando complessivamente la misura come positiva; apprezzando l’ampliamento degli elenchi relativi ai beni agevolabili e la durata “triennale” dell’agevolazione, evidenzia anche gli aspetti negativi per le imprese:

  • l’eliminazione della maggiorazione “green” (era prevista pari al 220% dal DDL di Bilancio);
  • la maggiorazione del costo ai fini dell’ammortamento (in luogo del credito d’imposta) limita la platea dei beneficiari alle imprese in utile; non esplica effetti ai fini dell’Irap; differisce gli effetti dell’agevolazione (risparmio fiscale) in un range temporale molto più lungo pari all’intero periodo di ammortamento del bene.

In conclusione è opportuno evidenziare che, per le norme “applicative” dell’agevolazione in commento, è necessario attendere l’emanazione di specifico decreto Mimit/Mef.

  • Data inserimento: 26.01.26