La 6^ Sezione della Commissione Tributaria Regionale di Milano, con propria sentenza del 12 maggio 2016, ha accolto il ricorso di una azienda di Bulgarogrosso (Como) che lamentava le modalità con le quali venivano richieste somme pregresse riferite al tributo locale sui rifiuti.
I legali dell’azienda hanno inoltre contestato l’illegittimità della Delibera comunale di assimilazione agli urbani, dei rifiuti speciali non pericolosi: questi ultimi possono essere assoggettati a tassazione solo in presenza di un provvedimento che fissi criteri sia qualitativi che quantitativi.
Nel caso specifico, il Comune ha approvato un elenco di sostanze assimilabili ai rifiuti urbani tassando le aree aziendali ove questi rifiuti vengano prodotti ma senza indicare limiti quantitativi.
Secondo i consulenti dell’azienda, la mancanza delle quantità massime di rifiuti assimilati conferibili al servizio pubblico è condizione sufficiente per rendere illegittima la delibera originaria.
Si allega la sentenza completa.