LA LEGGE DI BILANCIO 2021

Sintesi delle principali disposizioni a carattere fiscale – prima parte

Stabilizzazione dell’ulteriore detrazione di lavoro dipendente

Coloro che avranno nel 2021 redditi non eccedenti i 28 mila euro potranno ricevere il trattamento integrativo di 100 euro mensili (1.200 euro annui) (ex bonus Renzi) direttamente dal sostituto d’imposta (datore di lavoro) o in alternativa in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Questo in virtù dell’introduzione del premio in via strutturale già dal 1º luglio 2020.

Con la Legge di Bilancio 2021, è disposta l’applicazione “a regime” della misura agevolativa prevista, per il solo secondo semestre 2020, consistente nell’ulteriore detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che, in base a quanto previsto dalla disposizione, sarà applicabile a decorrere dal 1° luglio 2020 e per gli anni successivi.

Tale detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decrescerà linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

Fondo per l’esonero dal versamento dei contributi prev.li (c.20-21-22)

L’agevolazione, introdotta in sede di approvazione, prevede l’istituzione di un fondo di 1 mld di euro finalizzato alla riduzione degli effetti economici della pandemia causata dal Covid-19.

La misura concederà l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti da:

  • lavoratori autonomi
  • professionisti

iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps (lavoratori autonomi) o iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (professionisti).

Le condizioni di accesso all’agevolazione sono:

  • reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000;
  • riduzione fatturato/corrispettivi, non inferiore al 33%, dell’anno 2020 rispetto a quello del 2019.

Sono espressamente esclusi dall’agevolazione i premi INAIL.

La definizione dei criteri, delle modalità e la misura dell’agevolazione, è affidata ad un apposito decreto da emanarsi entro 60 giorni.

Esenzione irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (c.38)

Con riferimento all'anno d'imposta 2021, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

L'esenzione, già prevista dalla legge di bilancio 2017 con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, è stata prorogata al 2020 dalla legge di bilancio. Tale disposizione aveva previsto, inoltre, che i predetti redditi concorressero alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF nella misura del 50% per l'anno 2021.  La disposizione intende estendere al 100% la predetta esenzione.

Aliquota iva ridotta su piatti da asporto (c.40)

La norma, introdotta in sede di approvazione parlamentare, è stata inserita per risolvere definitivamente le differenti interpretazioni sull’argomento fornite prima dal Mef in sede di interrogazione parlamentare e poi dall’AdE sullo stesso argomento. 

Il nuovo comma 40 assoggetta ad IVA al 10 per cento, con una norma di interpretazione autentica, le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

Sono quindi escluse le bevande (in quanto non citate nelle anzidette definizioni) e tutte le altre tipologie di beni che non presentano le caratteristiche previste dalla norma a cui andrà applicata l’Iva propria del bene ceduto.

Altra questione non trascurabile consiste nel fatto che l’intervento normativo ha la forma di interpretazione autentica. Non costituisce una modifica normativa ma una interpretazione di Legge e di norme già esistenti e pertanto assume valore retroattivo.

Proroghe e novità detrazioni interventi edilizi/energetici (c.58-60, 61-65, 76)

I commi indicati prorogano, per l’anno 2021, le detrazioni spettanti sulle spese sostenute per:

  • interventi di riqualificazione energetica;
  • ristrutturazione edilizia;
  • acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato con interventi iniziati dall’1.1.2020.  È inoltre innalzato da 10.000 a 16.000 euro l'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione al 50 per cento prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
  • bonus facciate;
  • bonus verde.

Con il comma 60, si stabilisce che la detrazione dall'imposta lorda delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Nuovo “Bonus Idrico”

Viene riconosciuto, alle persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa di 20.000.000 di euro e fino ad esaurimento delle risorse, un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di:

  • sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
  • sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

Gli interventi di sostituzione dovranno essere effettuati in:

  • edifici esistenti;
  • parti di edifici esistenti o
  • singole unità immobiliari.

Il “bonus idrico” non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini ISEE.

La definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e l’ottenimento del “bonus”, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

  • Data inserimento: 08.03.21