LA LEGGE DI BILANCIO 2021

Sintesi delle principali disposizioni a carattere fiscale – seconda parte

Rivalutazione dei beni di impresa

La disposizione, introdotta in sede di approvazione parlamentare, estende la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche:

  • all’avviamento e
  • alle altre attività immateriali

risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

 

Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da Fattura Elettronica

È prevista la costituzione, a cura dell’Agenzia delle entrate, di una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche.

La suddetta compensazione non riguarda i debiti e crediti verso la P.A. ma solo i rapporti tra soggetti privati.

La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese.

 

Ulteriori misure di sostegno alle imprese

La disposizione interviene, sostituendo integralmente l’articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020 “Liquidità”, inserendo ulteriori commi dopo il primo.

L’articolo 6 stabilisce disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale sociale e sospende, fino al 31 dicembre 2020, gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in tema di perdita del capitale sociale in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data del 31 dicembre.

Viene specificato che, per il medesimo arco temporale, non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale.

Gli ulteriori commi inseriti nell'articolo 6 del decreto legge n. 23 del 2020 integrano tale previsione specificando che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo.

Inoltre, nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

A tal fine, le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

La norma in questione permette, se correttamente applicata, una notevole diminuzione della responsabilità degli amministratori e degli obblighi “finanziari” di ricapitalizzazione da parte dei soci. È senza dubbio una norma positiva che permette di posticipare a periodi migliori le scelte che, se assunte in momenti di incertezza economica, aggraverebbero la magari già precaria situazione economico-finanziaria delle imprese.

Permangono comunque forti preoccupazioni sulle conseguenze che potranno derivare dalla presentazione di bilanci “2020” con evidenziati utili assai ridotti rispetto al passato o che espongono perdite ingenti (superiori al 1/3 del C.S. o che ne hanno azzerato la consistenza) sul rating bancario delle imprese e il conseguente merito creditizio.

 

Detrazioni spese veterinarie

Il comma 333, introdotto durante l’esame parlamentare, innalza a 550 euro (rispetto ai previgenti 500 euro) la spesa massima detraibile per spese veterinarie.

 

Trattamento IVA per le cessioni di vaccini Cvid-19 e kit diagnostici

Si stabilisce che le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 (che presentano i requisiti indicati nel Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio o nella legislazione europea armonizzata) e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta fino al 31 dicembre 2022 (in deroga all’articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevedeva un’aliquota del 5 per cento).

Il comma successivo dispone che le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta (ai sensi del sopra citato articolo 19) fino al 31 dicembre 2022.

Tale norma deroga al numero 114) della Tabella A, parte III, D.P.R. 633/72 che stabilisce che i medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici nonché le sostanze farmaceutiche e gli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale sono soggetti all'aliquota del 10 per cento.

 

Regime fiscale delle locazioni brevi

La norma prevede una restrizione nell’applicazione del regime fiscale delle locazioni brevi.

Si tratta, in particolare, di locazioni di durata non superiore a 30 giorni, inclusi i contratti che prevedono servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali per le quali a decorrere dal 1° giugno 2017 si applica l’aliquota del 21% in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.

La nuova disposizione in esame prevede che tale modalità di tassazione è riconosciuta solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta.

Si stabilisce, inoltre, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, che l’attività di locazione di immobili di durata non superiore a 30 giorni, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile, quando il numero degli appartamenti resi disponibili per le locazioni è superiore a quattro.

Viene previsto che le disposizioni sopra illustrate si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Si dispone, inoltre, l’abrogazione del comma che prevede l’adozione di un regolamento deputato a stabilire in quali casi l’attività di locazione breve si intende svolta in forma imprenditoriale. L’abrogazione si rende necessaria in quanto tali casi sono ora direttamente stabiliti dalla norma, per cui il rinvio al regolamento non ha ragion d’essere.

 

Il comma 597 agevola l’attuazione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, da realizzarsi presso il MIBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo).

 

Sostegno all’editoria

Al fine di assicurare continuità al quadro degli strumenti a sostegno della ripresa delle imprese editoriali, l’articolo dispone il rifinanziamento e la proroga di alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020, con particolare riguardo a quelle introdotte o modificate dai decreti cd. Cura Italia (D.L. n. 18/2020), Rilancio (D.L. n. 34/2020) e Agosto (D.L. n. 104/2020).

In particolare, si dispone:

la proroga per gli anni 2021 e 2022 del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche online (Bonus Pubblicità), nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (comma 608). In pratica viene esteso ai periodi di imposta 2021 e 2022 quanto già previsto per l’anno 2020. Gli investimenti effettuati sui canali di emittenti radio-Tv locali rimangono agevolati ma ritornano alla precedente logica incrementale (1%) rispetto agli investimenti effettuati nel precedente periodo di imposta.

  • Data inserimento: 15.03.21