LA LEGGE DI BILANCIO 2021

Sintesi delle principali disposizioni a carattere fiscale – terza e ultima parte

Credito di imposta per adeguamento ambienti di lavoro

La possibilità di utilizzare in compensazione il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro ora è disposta dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più per tutto l'anno 2021.

Si anticipa quindi anche il termine precedentemente previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021.

La Risoluzione 11.1.2021, n. 2/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare nel modello F24 al fine di procedere alla compensazione del credito:

6918 – Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro – articolo 120 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

La medesima risoluzione afferma che, nel campo “anno di riferimento”, deve essere sempre indicato il valore “2021”.

Semplificazioni fiscali

Termine di registrazione fatture emesse

Viene disposto l’allineamento, per i contribuenti minori, dei termini di annotazione delle fatture attive nei registri IVA con quelli previsti per la liquidazione dell'imposta.

La presente disposizione modifica i termini di registrazione delle fatture attive per i soggetti passivi che, su opzione, effettuano le liquidazioni periodiche su base trimestrale. Viene pertanto consentita, con la modifica in argomento, l’annotazione delle fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Il termine di registrazione delle fatture attive previsto dalla normativa precedente era stabilito “entro 15 giorni”.

In tal modo sono allineati i termini di registrazione delle fatture attive di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 633/72 ai termini di liquidazione anche per i soggetti passivi che effettuano le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale.

La disposizione in argomento interessa i soggetti passivi che nell’anno solare precedente abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a:

  • 400.000 euro per gli esercenti arti o professioni e per le imprese aventi oggetto prestazioni di servizi;
  • 700.000 euro, per le imprese aventi oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Abolizione esterometro

Viene stabilito che, per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione dei dati avvenga non più con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto esterometro, bensì utilizzando il Sistema di Interscambio.

I dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica. Per l’intero 2021, resta dovuta la comunicazione con periodicità trimestrale (entro l’ultimo giorno successivo a ciascun trimestre).

Con riferimento alle medesime operazioni:

  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione come già previsto dalla norma o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni);
  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

L’individuazione di tali termini consente di allineare le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali e consente all’Agenzia delle entrate di elaborare in modo più completo le bozze delle precompilate IVA.

In pratica si tratta di una diversa modalità di effettuazione dell’adempimento che continuerà a sussistere.

Divieto emissione fattura elettronica per i soggetti “Sistema Tessera Sanitaria”

Viene esteso anche al periodo d’imposta 2021 la vigenza della disciplina già prevista che stabilisce, per i periodi d’imposta 2019 e 2020, che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche.

L’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, ha posto, infatti, il divieto di documentare tramite fatturazione elettronica le operazioni effettuate da quanti sono «tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria», i quali, inizialmente per il solo periodo d’imposta 2019, «non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria».

Tale divieto, oltre ad essere esteso al periodo di imposta 2020, è ora esteso anche per il periodo di imposta 2021.

Imposta di bollo

Viene chiarito che, per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio (SdI), è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

Più in dettaglio la disposizione normativa chiarisce che l’obbligazione per il pagamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio grava sul contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, in solido, anche nel caso in cui la fattura fosse emessa, ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, D.P.R. IVA, da un soggetto terzo per suo conto.

Rivalutazione terreni e partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

Viene prorogano al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11 per cento.

In particolare si consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021.

La redazione e il giuramento della perizia di stima necessaria per la rivalutazione devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2021. Viene modificato il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva, prevedendo un'unica aliquota all'11 per cento applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni.

  • Data inserimento: 22.03.21