LA LEGGE DI BILANCIO 2023

Sintesi delle principali misure approvate in ambito fiscale

È stata pubblicata sulla G.U. del 29 dicembre 2022 la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 la c.d. “Legge di Bilancio”. La Legge è entrata in vigore, salvo quanto diversamente previsto, il 1° gennaio 2023.

In questo documento, in forma tabellare e con indicazione dei commi di riferimento, esponiamo in sintesi le principali disposizioni di carattere tributario contenute nella norma.

Come oramai prassi del Legislatore le nuove norme sono ricomprese tutte nell’articolo 1 composto da 903 commi. 

Comma

Argomento

2 - 9

Bonus energetici alle imprese anche per i consumi del primo trimestre 2023

La misura dell’agevolazione è innalzata al 35% per le imprese diverse dalle energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW e al 45% per tutte le altre imprese (energivore, gasivore e non gasivore).

I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31.12.2023.

 

Comma

Argomento

54

 Modifiche alla disciplina del regime forfettario

Viene incrementato da 65mila a 85mila euro il limite di ricavi o compensi per accedere e permanere nel regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 54 e seguenti, legge 190/2014).

Viene introdotta anche una disposizione per contrastare possibili effetti distorsivi: se si superano i 100mila euro di ricavi o compensi, la fuoriuscita dal regime è immediata, con debenza dell’Iva a partire dalle operazioni che portano allo sforamento del tetto.

 

Comma

Argomento

55 - 57

 Tassa piatta incrementale per persone fisiche con partita Iva

Viene introdotto, per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (Persone Fisiche) non in regime forfetario, un meccanismo di tassazione alternativo, più vantaggioso dell’Irpef ordinaria, in base al quale è possibile assoggettare a un’imposta sostitutiva del 15%, fino a un massimo di 40mila euro, la differenza tra il reddito di impresa o di lavoro autonomo conseguito nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare.

La misura agevolativa, prevista per il solo anno 2023, non ha effetti sugli acconti Irpef e relative addizionali dovuti per il 2024, che andranno determinati assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe emersa in assenza della tassazione sostitutiva.

 

Comma

Argomento

81 - 82

 Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente

Viene cancellata la debenza dell’IMU per gli immobili occupati abusivamente, a patto che la circostanza sia stata denunciata all’autorità giudiziaria.

È inoltre previsto che dovrà essere informato il comune competente, nei modi che saranno decisi con decreto Mef.

 

Comma

Argomento

100 - 105

 Assegnazione agevolata ai soci e trasformazione in società semplice

Per le società commerciali torna l’opportunità di assegnare o cedere in maniera agevolata ai soci beni immobili, diversi da quelli usati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività.

L’assegnazione / cessione deve essere effettuata entro il 30.9.2023 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci (se prescritto) alla data del 30 settembre 2022 ovvero l’iscrizione nel libro soci deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della norma in forza di un titolo di data anteriore al 1° ottobre 2022.

Per l’operazione, da effettuare entro il 30 settembre 2023, va pagata in due rate (il 60% al 30 settembre 2023, il restante 40% entro il 30 novembre 2023), un’imposta sostitutiva dell’8% sulla plusvalenza, con possibilità di prendere a riferimento il valore catastale dell’immobile anziché il valore normale (la tassazione sale al 10,5% per le società non operative).

Se per effetto dell’assegnazione la società annulla riserve in sospensione d’imposta, per esse si versa un’imposta sostitutiva del 13%.

Gli atti di assegnazione o cessione ai soci scontano l’imposta di registro dimezzata e le imposte ipocatastali in misura fissa.

Le regole per l’assegnazione agevolata ai soci valgono anche per le società aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni previsti dalla norma e che, entro il 30 settembre 2023, si trasformano in società semplici.

 

Comma

Argomento

106

 Estromissione dei beni dell’impresa individuale

Viene riproposta l’estromissione agevolata dei beni immobiliari strumentali dal patrimonio dell’impresa.

Possono quindi essere ricondotti nella sfera privatistica dell’imprenditore, con pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% (di cui, il 60% entro il 30 novembre 2023 e il restante 40% entro il 30 giugno 2024), da applicare alla differenza tra valore normale (o catastale) del bene e valore fiscalmente riconosciuto.

L’estromissione riguarda i beni aziendali posseduti al 31 ottobre 2022 e va posta in essere entro maggio 2023, con decorrenza degli effetti, comunque, sin dal 1° gennaio.

 

Comma

Argomento

107 - 109

 Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni

Viene riproposta la possibilità di poter rivalutare terreni e partecipazioni con pagamento, entro il 15 novembre 2023 (in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con applicazione di interessi nella misura del 3% annuo), di un’imposta sostitutiva, ora incrementata dal 14 al 16%.

L’imposta va applicata sul valore certificato da un’apposita perizia di stima, che va fatta redigere e asseverare entro lo stesso termine del 15 novembre.

I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2023.

Rispetto alle norme previgenti, per la prima volta, sono incluse anche le partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione; per esse, l’imposta va calcolata sul valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2022.

 

Comma

Argomento

276

 Contabilità semplificata per le imprese minori

Ampliata la platea dei contribuenti che possono avvalersi del regime di contabilità semplificata.

Dal 2023 rappresenterà il regime “naturale” per le imprese che realizzano ricavi annuali non superiori a 500mila euro (fino a oggi il limite era a quota 400mila euro), se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero non superiori a 800mila euro (100mila in più degli attuali 700mila), se esercenti altre attività.

 

Comma

Argomento

277

 Bonus mobili

Incrementato a 8mila euro, per il 2023, l’importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di determinate classi energetiche) destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

Per il 2024, il tetto resta a 5mila euro.

 

Comma

Argomento

384

 Limite all’utilizzo del contante

Innalzato da 2mila a 5mila euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il valore soglia raggiunto il quale scatta il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, sia persone fisiche sia persone giuridiche.

 

Comma

Argomento

385 - 388

 Costi delle transazioni elettroniche

Adottate misure per ridurre i costi delle transazioni elettroniche.

Le associazioni di categoria degli operatori tenuti ad accettare i pagamenti con Pos e quelle dei prestatori dei servizi di pagamento dovranno regolamentare i rapporti per garantire oneri proporzionati al valore delle transazioni.

Verrà istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate per abbassare i costi delle operazioni fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni con ricavi/compensi entro i 400mila euro; se il tavolo non definirà un livello equo o non sono rispettate le condizioni concordate, i prestatori di servizi di pagamento e i gestori di circuiti e schemi di pagamento saranno tenuti, per il 2023, a un contributo straordinario pari al 50% degli utili derivanti dalle commissioni per le transazioni sotto i 30 euro (o il diverso limite concordato), che confluirà in un apposito fondo per il contenimento dell’incidenza dei costi a carico degli operatori economici con ricavi fino a 400mila euro per le transazioni fino a 30 euro.

Per l’accertamento del contributo dovuto, il Fisco potrà determinare la base imponibile anche mediante accertamento d’ufficio.

  • Data inserimento: 09.01.23