Con la norma in trattazione, viene riproposto l’istituto dell’assegnazione/cessione agevolata di beni ai soci che era già stato previsto, da ultimo, dalla Legge di Bilancio per il 2023.
Ambito soggettivo
Viene dunque disposto che possono assegnare/cedere in modalità “agevolata” i beni ai soci le:
Possono altresì assegnare/cedere in modalità “agevolata” i beni le società di armamento, le società di fatto che esercitano attività commerciali e le società in liquidazione.
Ambito oggettivo
Possono essere assegnati/ceduti, a fronte del pagamento di una imposta sostitutiva, i:
Condizioni per accedere all’agevolazione
L’assegnazione / cessione deve essere effettuata entro il 30.9.2025 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2024, ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della norma (1° gennaio 2025 -> 30.1.2025) in forza di un titolo di trasferimento avente data certa antecedente il 1.10.2024.
Le medesime disposizioni trovano applicazione per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni indicati in precedenza e che, entro il 30.9.2025, si trasformano in società semplici.
Modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva
Per quanto riguarda la modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva nei casi di assegnazione/cessione beni ai soci ovvero di trasformazione della società in società semplice, viene disposto che sulla differenza tra:
si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società che sono considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione in S.s.
Le eventuali riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione o trasformazione in S.s. sono soggette ad una imposta sostitutiva nella misura del 13%.
Con riferimento ai beni immobili, la norma riconosce alle società di richiedere che il valore normale sia determinato in misura pari al valore che risulta dall’applicazione all’ammontare delle rendite catastali dei moltiplicatori previsti dalla normativa ottenendo quindi il c.d. “valore catastale” dell’immobile.
In caso di cessione agevolata, per la determinazione dell’imposta sostitutiva, viene previsto che se il corrispettivo della cessione è inferiore al valore normale o al valore catastale, ai fini del calcolo, deve essere assunto il valore non inferiore ad uno dei due.
Determinazione del valore catastale
I moltiplicatori delle rendite catastali sono individuati dal D.M. del 14.12.91 aumentati delle varie rivalutazioni che sono state previste da successive normative. La successiva tabella riporta i coefficienti da applicare alla rendita risultante in catasto rivalutata del 5% (25% del reddito dominicale per i terreni agricoli).
Moltiplicatori catastali da applicare alla rendita catastale del fabbricato rivalutata del 5%
Moltiplicatori catastali da applicare alla rendita catastale del fabbricato rivalutata del 5% |
|
Fabbricati diversi da quelli indicati di seguito |
120 |
Prima casa |
110 |
Fabbricati del gruppo B |
140 |
Fabbricati A10 e D |
60 |
Fabbricati C1 e E |
40,80 |
Misura delle imposte dovute
Per le assegnazioni e cessioni ai soci, le aliquote dell’imposta di registro che eventualmente trovano applicazione, sono ridotte alla metà mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa nell’importo di € 200 l’una.
Con riferimento all’imposta sostitutiva viene previsto che la stessa debba essere versata: