LA LEGGE DI BILANCIO 2025

Le modifiche alle detrazioni per interventi edilizi – Superamento ed eliminazione barriere architettoniche

L’agevolazione è prevista dall’art. 119-ter D.L. n. 34/2020 fino al 31 dicembre 2025 nella misura del 75% per gli interventi finalizzati (dal 30.12.2023 ad opera del DL 212/2023) all’eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Il D.L. 212/2023 ha introdotto l’obbligo di:

  • effettuare il pagamento delle spese utilizzando il bonifico dedicato come avviene per le spese di recupero del patrimonio edilizio; 
  • acquisire l’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti di cui al DM n. 236/89. 

Dal 2026, alla scadenza dell’agevolazione prevista dall’art. 119-ter D.L. n. 34/2020, gli interventi confluiranno nell’ordinario “bonus ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 16-bis TUIR, la cui lett. e) del comma 1 prevedendo il beneficio:

  • limitatamente alle persone fisiche
  • per i soli immobili residenziali
  • per la realizzazione di ascensori e montacarichi, nonché per ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3, comma 3 primo periodo. 

Riepilogando:

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Beneficiari e immobili

Misura e limite di spesa da 1.1 a 31.12.2025

Misura e limite di spesa da 1.1.2026 a 31.12.2027

Superamento ed eliminazione barriere architettoniche

 

Art. 119-ter DL 34/2020

 

Soggetti Irpef Ires per tutte le tiologie di immobili (inclusi immobili strumentali e beni immobili “merce” o patrimoniali)

75%

36%

 

(abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali di godimento)

 

30%

 

(altri casi)

 

Limite di spesa diversificato:

● 50.000 per unifamiliari

● 40.000 * numero unità

  immobiliari in edifici

  composti  da 2 a 8 unità

  immobiliari

● 30.000* numero unità

  immobiliari in edifici

  composti da più di  8

  unità immobiliari

 

96.000

10 quote annuali

10 quote annuali

  • Data inserimento: 10.03.25