L’agevolazione è prevista dall’art. 119-ter D.L. n. 34/2020 fino al 31 dicembre 2025 nella misura del 75% per gli interventi finalizzati (dal 30.12.2023 ad opera del DL 212/2023) all’eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Il D.L. 212/2023 ha introdotto l’obbligo di:
Dal 2026, alla scadenza dell’agevolazione prevista dall’art. 119-ter D.L. n. 34/2020, gli interventi confluiranno nell’ordinario “bonus ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 16-bis TUIR, la cui lett. e) del comma 1 prevedendo il beneficio:
Riepilogando:
BARRIERE ARCHITETTONICHE |
Beneficiari e immobili |
Misura e limite di spesa da 1.1 a 31.12.2025 |
Misura e limite di spesa da 1.1.2026 a 31.12.2027 |
Superamento ed eliminazione barriere architettoniche
Art. 119-ter DL 34/2020
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Soggetti Irpef Ires per tutte le tiologie di immobili (inclusi immobili strumentali e beni immobili “merce” o patrimoniali) |
75% |
36%
(abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali di godimento)
30%
(altri casi)
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Limite di spesa diversificato: ● 50.000 per unifamiliari ● 40.000 * numero unità immobiliari in edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari ● 30.000* numero unità immobiliari in edifici composti da più di 8 unità immobiliari
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96.000 |
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10 quote annuali |
10 quote annuali |