Il comma 186 della Legge di Bilancio ha introdotto una misura agevolativa a favore degli artigiani e commercianti che si iscrivono, nel corso del 2025, per la prima volta all’IVS.
Ambito soggettivo
L’agevolazione è rivolta agli imprenditori individuali (anche in regime forfettario), ai collaboratori familiari, ai soci di società. Tali soggetti devono produrre reddito di impresa.
Per beneficiare dell’agevolazione i soggetti devono iscriversi ad una delle gestioni Inps:
Sulla base della norma, quindi, dovrebbero rimanere esclusi i soggetti che, prima del 2025, sono stati iscritti ad una delle predette gestioni ma si sono successivamente cancellati per qualsiasi motivo.
Ambito oggettivo
L’agevolazione in esame è facoltativa e consiste nella riduzione contributiva del 50% in favore dei predetti soggetti fruibile in alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti e nel rispetto dei limiti/condizioni in materia di aiuti “de minimis”; necessita, inoltre, di una specifica richiesta all’Inps.
Il periodo agevolabile è pari a 36 mesi da usufruire senza “interruzioni” di continuità di contribuzione ad una delle due Gestioni previdenziali a partire dalla data di avvio dell’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.
In assenza di particolari limitazioni, la misura risulta applicabile sia ai contributi “minimi” quanto a quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi di impresa.
Come accade per le agevolazioni contributive, la norma potrà avere ripercussioni ai fini dei periodi assicurati. Come già precisato dall’Inps, il pagamento di un importo complessivo:
Alternatività con altre agevolazioni
La misura in esame è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono generiche riduzioni di aliquota compresa quella concessa a favore dei contribuenti forfettari.
Sul punto, non essendoci ancora chiarimenti, riteniamo sia plausibile ipotizzare che un soggetto forfettario che inizia l’attività nel 2025 (prima iscrizione alla Gestione Ivs) possa facoltativamente usufruire: