LA LEGGE DI BILANCIO 2025

La Mini – Ires

L’articolo 1, commi 436-444, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) introduce, nelle more dell’attuazione dei principi e dei criteri direttivi previsti in materia di revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, un’agevolazione a favore dei soggetti IRES consistente, per il solo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, nella riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi dal 24% al 20%, diretta a favorire la capitalizzazione e gli investimenti dei soggetti beneficiari.

Soggetti beneficiari ammessi all’agevolazione

I soggetti interessati dalla disciplina in esame sono le società e gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b), e d) del TUIR, ovvero:

  • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • le società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Soggetti esclusi dall’agevolazione

Sono escluse le società di persone e le ditte individuali che non applicano l’imposta sul reddito delle società bensì quella sulle persone fisiche (IRPEF).

Per espressa previsione legislativa, (comma 439) l’agevolazione non si applica alle società e agli enti:

  • in liquidazione ordinaria,
  • assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024,
  • che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

Le condizioni di accesso

I requisiti necessari per accedere alla riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sono prioritariamente i seguenti:

  • accantonamento non inferiore all’80% degli utili conseguiti nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 in apposita riserva.

La disciplina relativa all’agevolazione in argomento non precisa se, nel calcolo dell’80% di utili accantonati ad apposita riserva, si possa considerare anche la quota del 5% destinata alla riserva legale (articolo 2430 del codice civile) oppure se l’importo debba essere aggiuntivo.

Il fatto che si richieda una destinazione a una riserva “apposita” fa ritenere corretta la seconda tesi. Ad esempio, se l’utile del 2024 ammonta a 100.000 euro, con accantonamento a riserva legale di 5.000 euro, la destinazione alla riserva Ires premiale dovrà essere pari a 80.000 euro (e non a 75.000), 

  • destinazione di una quota pari almeno al 30% di tali utili accantonati in apposita riserva e, comunque, non inferiore al 24% degli utili conseguiti nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 a investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato indicati negli Allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 nonché nell’articolo 38 (transizione 5.0) del D.L. n. 19/2024; si tratta di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» e di beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» e/o si consegua complessivamente la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili (transizione digitale ed energetica 5.0),
  • i suddetti investimenti debbono essere realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 207/2024 (1° gennaio 2025) ed entro la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (Dichiarazione dei redditi 2026 il cui termine di presentazione, per i soggetti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare, è il 31 ottobre 2026),
  • gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro.

Esempio applicativo:

Poste le prime condizioni di accesso, per poter usufruire della riduzione di aliquota IRES occorre che, se fatto 100 l’utile realizzato nel 2024 (per comodità si ipotizza il periodo di imposta coincidente con l’anno solare) occorre:

  • destinare 80 all’apposita riserva e utilizzare il 30% di detta riserva per l’effettuazione degli investimenti agevolabili;
  • l’investimento dovrà essere il 30% dell’80% accantonato ossia pari al 24% dell’utile 2024;
  • la successiva condizione posta è che detta quota, il 24% dell’utile 2024, non sia inferiore al 24% dell’utile realizzato nel p.i. 2023 e, comunque non inferiore a 20.000 euro.

Pertanto, al fine di determinare l’ammontare degli utili da destinare agli investimenti agevolati, occorre considerare il maggiore tra:

  • il 24% dell’utile 2024
  • il 24% dell’utile 2023

con un minimo di € 20.000.

Le ulteriori condizioni di accesso – l’incremento occupazionale

Il successivo comma 437 prevede ulteriori requisiti per l’accesso all’agevolazione riguardanti il personale dipendente occupato nelle società ed enti beneficiari della riduzione dell’aliquota IRES.

A tal riguardo la riduzione dell’aliquota spetta a condizione che:

  • nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
    • il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
    • siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’articolo 4 (Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni) del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari almeno all’1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 
  • l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti (comprese le intemperie stagionali).

Le cause di decadenza dall’agevolazione

Il comma 438 disciplina i casi di decadenza dal beneficio con conseguente recupero dello stesso.

La decadenza si verifica:

  1. nel caso in cui la quota di utile accantonata, non inferiore all’80% degli utili realizzati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2026);
  2. nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.

Le principali ulteriori disposizioni normative

I successivi commi dispongono ulteriori condizioni; vi riportiamo quelle di maggior interesse:

  • in caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del TUIR, l’importo su cui spetta la predetta aliquota è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili;
  • per gli enti pubblici e privati non commerciali, per gli altri soggetti diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato [art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR], la fruizione dell’agevolazione è limitata all’IRES riferibile al reddito di impresa;
  • ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe stata determinata non applicando le presenti disposizioni

N O T A   B E N E

È demandato ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’attuazione delle disposizioni in esame, anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con altre norme dell’ordinamento tributario, nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell’agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio.

  • Data inserimento: 07.04.25