La legge finanziaria 2019
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 31 dicembre 2018, la legge di bilancio 2019 è entrata in vigore. Come oramai di consuetudine la legge finanziaria è composta da un solo articolo che conta però più di 1.100 commi.
Numerosi sono gli interventi di carattere fiscale ma molti di essi necessiteranno, per loro corretta applicazione, di decreti attuativi.
Sterilizzazione clausole di salvaguardia IVA – comma 2
Come già avvenuto con la legge di bilancio dello scorso anno, viene prevista l’invarianza delle aliquote IVA applicabili per il 2019. Gli aumenti previsti saranno applicabili dal 2020 ed in particolare:
Aliquota |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
10% |
13% |
13% |
13% |
|
22% |
25,2% |
26,5% |
26,5% |
Interessi passivi imprese immobiliari – comma 7
Viene confermato che, per le società che svolgono in maniera effettiva e prevalente attività immobiliare, i limiti e le regole alla deducibilità degli interessi passivi previsti dal TUIR non si applicano agli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca.
Estensione del regime forfettario – commi da 9 a 11
Vengono ridisegnati i requisiti previsti per l’accesso al regime agevolato e modificate le clausole di esclusione dal regime stesso.
L’unico requisito ora previsto per l’accesso è stabilito nella soglia unica di ricavi/compensi fissata ad € 65.000 riferita al periodo di imposta precedente. In caso di inizio attività l’importo dei ricavi/compensi deve essere ragguagliato ad anno. Non rilevano al fine del limite per l’accesso gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali (adeguamento spontaneo agli studi di settore).
Nel caso di contemporaneo svolgimento di più attività contraddistinte da diversi codici ateco, al fine della verifica dei ricavi/compensi si deve fare riferimento alla somma delle componenti positivi relativi alle differenti attività esercitate. Le percentuali di redditività sono rimaste invariate.
Sono state modificate e ampliate le fattispecie di esclusione (incompatibilità) con il regime forfettario. In particolare sono ora previste le seguenti fattispecie che si applicano ai soggetti:
- che si avvalgono di regimi speciali IVA;
- non residenti, ad eccezione dei residenti in uno stato UE o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo con redditi in Italia maggiori al 75% del reddito complessivo prodotto
- che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10 n. 8 DPR 633/72
- Novità che contemporaneamente sono soci di società di persone, collaboratori dell’impresa familiare, nonché “soci” di associazioni professionali. Dal 2019 risulta pertanto incompatibile anche la partecipazione ad un’impresa familiare. Per il rispetto del requisito in esame, a differenza che nel regime dei minimi è sufficiente che la partecipazione nella società trasparente venga ceduta prima dell’inizio dell’attività; che controllano direttamente o indirettamente una SRL trasparente o non trasparente che svolge la stessa attività esercitata dal soggetto forfetario
- Novità la cui attività d’impresa o di lavoro autonomo in regime forfetario sia esercitata prevalentemente nei confronti dell’attuale datore di lavoro o che lo sia stato nei 2 anni precedenti.