SOGGETTI AMMESSI ALLA PROROGA
Le persone fisiche e le società di persone (e soggetti equiparati) devono effettuare, ordinariamente, il versamento del saldo 2015 e del primo acconto 2016 delle imposte (IRPEF e/o IRAP) e dei contributi previdenziali risultanti dal modello UNICO 2016 entro il 16 giugno 2016 ovvero entro il 18 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40% (in quanto il 16 luglio cade di sabato).
Con il D.P.C.M. in oggetto, viene disposto che i soggetti, per i quali sono stati elaborati gli studi di settore, tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella dell’IRAP, possono effettuare i predetti versamenti:
Per le società di capitali, invece, i termini di versamento sono collegati alla data di approvazione del bilancio relativo al 2015.
La proroga al 6 luglio senza maggiorazione ovvero al 22 agosto 2016, con la maggiorazione dello 0,40%, trova applicazione solo con riferimento alle società che hanno approvato il bilancio entro il 30 aprile 2016 e, pertanto, sarebbero tenute al versamento delle imposte (IRES e IRAP) entro il 16 giugno 2016 (ovvero 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%).
Sono quindi escluse dalla proroga le società che approvano il bilancio nel mese di giugno 2016 (avvalendosi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), che devono ordinariamente effettuare i versamenti entro il 18 luglio 2016 (ovvero 16 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, che slitta al 22 agosto 2016).
Si precisa che la proroga riguarda i soggetti:
Analogamente allo scorso anno, la medesima proroga è applicabile anche nei confronti dei seguenti soggetti titolari di redditi di partecipazione in società/enti che esercitano attività per le quali è previsto lo studio di settore (che hanno quindi i requisiti per beneficiare della proroga), ossia ai:
Non beneficiano della proroga i soggetti:
VERSAMENTI PROROGATI
La proroga trova applicazione, in generale, con riguardo a tutti i versamenti risultanti dal modello UNICO.
Di conseguenza, oltre al saldo 2015 e all’acconto 2016 di IRPEF, IRES e IRAP, sono differiti anche i versamenti relativi ai seguenti tributi (semprechè dovuti dai soggetti che usufruiscono della proroga, come indicata al punto 2):
Analogamente a quanto ricordato per gli anni precedenti, poiché la proroga si riferisce ai “versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale”, essa “riguarda anche il versamento dei contributi previdenziali” dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (non trasparenti) artigiane o commerciali, che siano interessate dalla proroga. Infatti, poiché tali soci, iscritti nelle gestioni previdenziali IVS, determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, essi potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli studi di settore (risoluzione n. 173 del 2007).
Infine, si precisa che la proroga è applicabile anche al diritto CCIAA 2016, in quanto il termine per il versamento del diritto annuale è collegato alla scadenza di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Come precisato nella circolare del Ministero Sviluppo Economico 103161/2011 e nella successiva nota 0140002 del 19/6/2012, relative alle precedenti proroghe, il differimento riguarda solo il diritto annuale dovuto dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tale fattispecie, nonché dalle imprese individuali.