La proroga dei termini di versamento di imposte e contributi per i soggetti per i quali sono elaborati gli studi di settore.

La proroga dei termini di versamento delle imposte dei soggetti per i quali sono elaborati gli studi di settore, è stata pubblicata nella G.U. n. 139 del 16 giugno 2016.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROROGA

Le persone fisiche e le società di persone (e soggetti equiparati) devono effettuare, ordinariamente, il versamento del saldo 2015 e del primo acconto 2016 delle imposte (IRPEF e/o IRAP) e dei contributi previdenziali risultanti dal modello UNICO 2016 entro il 16 giugno 2016 ovvero entro il 18 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40% (in quanto il 16 luglio cade di sabato).

Con il D.P.C.M. in oggetto, viene disposto che i soggetti, per i quali sono stati elaborati gli studi di settore, tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella dell’IRAP, possono effettuare i predetti versamenti:

  • entro il 6 luglio 2016 (senza alcuna maggiorazione);
  • ovvero dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016 con la maggiorazione dello 0,40% (il 20 agosto cade di sabato).

Per le società di capitali, invece, i termini di versamento sono collegati alla data di approvazione del bilancio relativo al 2015.

La proroga al 6 luglio senza maggiorazione ovvero al 22 agosto 2016, con la maggiorazione dello 0,40%, trova applicazione solo con riferimento alle società che hanno approvato il bilancio entro il 30 aprile 2016 e, pertanto, sarebbero tenute al versamento delle imposte (IRES e IRAP) entro il 16 giugno 2016 (ovvero 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%).

Sono quindi escluse dalla proroga le società che approvano il bilancio nel mese di giugno 2016 (avvalendosi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), che devono ordinariamente effettuare i versamenti entro il 18 luglio 2016 (ovvero 16 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, che slitta al 22 agosto 2016).

Si precisa che la proroga riguarda i soggetti:

  • che esercitano un’attività per la quale è stato elaborato il relativo studio di settore. Tra i soggetti che fruiscono della proroga rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore;
  • che applicano il regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, comma 1, del D.L. n. 98 del 2011 e che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, anche se i medesimi sono anch’essi esclusi per legge dalla relativa applicazione;
  • che determinano il reddito forfetariamente ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, anche se i medesimi sono anch’essi esclusi per legge dalla relativa applicazione.

Analogamente allo scorso anno, la medesima proroga è applicabile anche nei confronti dei seguenti soggetti titolari di redditi di partecipazione in società/enti che esercitano attività per le quali è previsto lo studio di settore (che hanno quindi i requisiti per beneficiare della proroga), ossia ai:

  • collaboratori dell’impresa familiare,
  • soci di società di persone,
  • soci di associazioni professionali
  • soci di società di capitali trasparenti.

Non beneficiano della proroga i soggetti:

  • che dichiarano, per il periodo d'imposta 2015, ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
  • che applicano i parametri;
  • le persone fisiche “private”.

VERSAMENTI PROROGATI

La proroga trova applicazione, in generale, con riguardo a tutti i versamenti risultanti dal modello UNICO.

Di conseguenza, oltre al saldo 2015 e all’acconto 2016 di IRPEF, IRES e IRAP, sono differiti anche i versamenti relativi ai seguenti tributi (semprechè dovuti dai soggetti che usufruiscono della proroga, come indicata al punto 2):

  • addizionali IRPEF
  • saldo IVA per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata
  • contributi previdenziali (IVS, gestione separata INPS, etc.)
  • imposte sostitutive quali quelli applicabili per il regime forfetario e di vantaggio
  • cedolare secca, imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Analogamente a quanto ricordato per gli anni precedenti, poiché la proroga si riferisce ai “versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale”, essa “riguarda anche il versamento dei contributi previdenziali” dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (non trasparenti) artigiane o commerciali, che siano interessate dalla proroga. Infatti, poiché tali soci, iscritti nelle gestioni previdenziali IVS, determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, essi potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli studi di settore (risoluzione n. 173 del 2007).

Infine, si precisa che la proroga è applicabile anche al diritto CCIAA 2016, in quanto il termine per il versamento del diritto annuale è collegato alla scadenza di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Come precisato nella circolare del Ministero Sviluppo Economico 103161/2011 e nella successiva nota 0140002 del 19/6/2012, relative alle precedenti proroghe, il differimento riguarda solo il diritto annuale dovuto dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tale fattispecie, nonché dalle imprese individuali.

 

  • Data inserimento: 27.06.16
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