LA PROROGA DEI VERSAMENTI DI UNICO 2012 (art. 1, comma 1 e 2, DPCM 6 giugno 2012)
I soggetti interessati dalla proroga dei versamenti di UNICO 2012 costituiscono la stragrande maggioranza dei contribuenti. Si analizzano i soggetti interessati dalla proroga, i nuovi termini e i tributi interessati.
SOGGETTI
La proroga riguarda sia le persone fisiche (anche non soggette agli studi di settore), sia i contribuenti diversi dalle persone fisiche per i quali sono elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore.
In particolare, possono beneficiare della proroga:
o tutte le persone fisiche tenute ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale;
o i soggetti diversi dalla persone fisiche (società di persone, di capitale, ecc.) se esercitano attività produttive per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
La medesima proroga è applicabile anche nei confronti di soggetti (collaboratori dell’impresa familiare, soci di società di persone, di associazioni professionali o di società di capitali trasparenti) che partecipano in società, associazioni o imprese che hanno i requisiti per beneficiare della proroga.
Si precisa che:
I NUOVI TERMINI
Con il D.P.C.M., viene disposto che i versamenti delle persone fisiche possono essere effettuati entro:
I TRIBUTI PROROGATI
La proroga, stabilita dall’articolo unico del D.P.C.M., riguarda le imposte dirette (IRPEF e IRES), le relative addizionali, le imposte sostitutive e gli altri versamenti che risultano dalla dichiarazione dei redditi, che sarebbero ordinariamente scaduti il 18 giugno 2012 (senza maggiorazione dello 0.40%).
A titolo esemplificativo, beneficiano del differimento il versamento della cedolare secca, dell’imposta sul valore degli immobili posseduti all’estero, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero, del contributo di solidarietà del 3% sui redditi IRPEF superiori a 300.000 euro.
Analogamente a quanto ricordato per gli anni precedenti, poiché la proroga si riferisce ai “versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale”, essa “riguarda anche il versamento dei contributi previdenziali” dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (non trasparenti) artigiane o commerciali, che siano interessate dalla proroga. Infatti, poiché tali soci, iscritti nelle gestioni previdenziali IVS, determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, essi potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli studi di settore (risoluzione n. 173 del 2007).
La proroga dei versamenti interessa anche il diritto annuale alla CCIAA: in tal senso depone l’articolo 8, comma 2, del DM 11 maggio 2001, n. 359 che dispone che il relativo versamento va effettuato “entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi”.