Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n.121 (entrato in vigore il 16/08/2011) ha dato attuazione a due direttive CE (sulla tutela penale dell’ambiente e sull’inquinamento provocato dalle navi) introducendo nel codice penale due nuovi reati (l’ art. 727 bis c.p., uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e l’ art. 733 bis c.p., distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto) ed inserendo l’art. 25 undecies nel decreto legislativo 231/2001.
Con l’introduzione dell’art. 25 undecies si estende la responsabilità “amministrativa” degli enti alla materia ambientale. Tale responsabilità sorge in seguito alla commissione dei reati ambientali espressamente indicati. Quelli più rilevanti per le aziende artigiane sono previsti dal decreto legislativo 152/2006:
Decreto legislativo 152/2006 |
In materia di scarichi di acque reflue |
Art. 137, comma 2 |
Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (Tab. 5 e 3/A All. 5 Parte III) senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata
|
Art. 137, comma 3 |
Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose(Tab. 5 e 3/A All. 5 Parte III) in violazione delle prescrizioni autorizzative o comunque impartite dall’Autorità competente |
Art. 137, comma 5, primo periodo |
Scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di scarico fissati dalle Tab. 3 e 4 All. 5 Parte III in relazione alle sostanze pericolose di Tab. 5 All. 5 Parte III ovvero dei limiti più restrittivi fissati dall’Autorità competente |
Art. 137, comma 5, secondo periodo. |
Scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di scarico fissati in relazione alle sostanze pericolose di Tab. 3/A All. 5 Parte III |
Art. 137, comma 11.
|
Violazione del divieto di scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee |
Art. 137, comma 13.
|
Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali vietati
|
In materia di rifiuti e bonifiche |
|
Art. 256, comma 1, lett. a) |
Gestione illecita di rifiuti non pericolosi
|
Art. 256, comma 1, lett. b) |
Gestione illecita di rifiuti pericolosi
|
Art. 256, comma 3/1 |
Discarica abusiva |
Art. 256, comma 3/2 |
Discarica abusiva per rifiuti pericolosi
|
Art. 256, comma 4
|
Inosservanza delle prescrizioni o assenza dei requisiti per iscrizioni/comunicazioni |
Art. 256, comma 5 |
Miscelazione vietata
|
Art. 256, comma 6/1 |
Deposito temporaneo illecito di rifiuti sanitari pericolosi
|
Art. 257, comma 1 |
Omessa comunicazione di inquinamento. Omessa bonifica con superamento delle CSR
|
Art. 257, commi 1 e 2 |
Omessa bonifica con superamento delle CSR per inquinamento da sostanze pericolose
|
Art. 258, comma 4/2
|
Predisposizione/utilizzo di certificato di analisi falso
|
Art. 259, comma 1
|
Traffico illecito di rifiuti |
Art. 260, commi 1 e 2 |
Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti
|
Art. 260-bis, comma 6 |
Predisposizione/utilizzo di certificato di analisi falso nel SISTRI |
Art. 260-bis, comma 7/2 |
Trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della Scheda SISTRI – Area movimentazione |
Art. 260-bis, comma 7/3 |
Utilizzo di certificato di analisi falso durante il trasporto
|
Art. 260-bis, comma 8/1-2 |
Trasporto di rifiuti con copia cartacea della Scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata |
In materia di emissioni in atmosfera |
|
Art. 279, comma 5 |
Emissioni in atmosfera con superamento dei limiti, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell’aria |
A questi reati si aggiungono quelli previsti:
Informazioni possono essere chieste alla Confartigianato di Vicenza - dott.ssa Alessandra Cargiolli – tel. 0444 168357.