La responsabilità amministrativa delle imprese. I reati presupposto in materia ambientale

Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n.121 (entrato in vigore il 16/08/2011) ha dato attuazione a due direttive CE (sulla tutela penale dell’ambiente e sull’inquinamento provocato dalle navi) introducendo nel codice penale due nuovi reati (l’ art. 727 bis c.p., uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e l’ art. 733 bis c.p.,  distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto) ed inserendo l’art. 25 undecies nel decreto legislativo 231/2001.

Con l’introduzione dell’art. 25 undecies si estende la responsabilità “amministrativa” degli enti alla materia ambientale. Tale responsabilità sorge in seguito alla commissione dei reati ambientali espressamente indicati. Quelli più rilevanti per le aziende artigiane sono previsti dal decreto legislativo 152/2006:

 

Decreto legislativo 152/2006

 

In materia di scarichi di acque reflue

 

Art. 137, comma 2

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (Tab. 5 e 3/A All. 5 Parte III) senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata

 

Art. 137, comma 3

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose(Tab. 5 e 3/A All. 5 Parte III) in violazione delle prescrizioni autorizzative o comunque impartite dall’Autorità competente

Art. 137, comma 5, primo periodo

Scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di scarico fissati dalle Tab. 3 e 4 All. 5 Parte III in relazione alle sostanze pericolose di Tab. 5 All. 5 Parte III ovvero dei limiti più restrittivi fissati dall’Autorità competente

Art. 137, comma 5, secondo periodo.

Scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di scarico fissati in relazione alle sostanze pericolose di Tab. 3/A All. 5 Parte III

Art. 137, comma 11.

 

Violazione del divieto di scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee

Art. 137, comma 13.

 

 

 

Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali vietati

 

 

In materia di rifiuti e bonifiche

Art.  256, comma 1, lett. a)

Gestione illecita di rifiuti non pericolosi

 

Art. 256, comma 1, lett. b)

 Gestione illecita di rifiuti pericolosi

 

Art. 256, comma 3/1

Discarica abusiva

Art. 256, comma 3/2

Discarica abusiva per rifiuti pericolosi

 

Art. 256, comma 4

 

Inosservanza delle prescrizioni o assenza dei requisiti per iscrizioni/comunicazioni

Art. 256, comma 5

Miscelazione vietata

 

Art. 256, comma 6/1

Deposito temporaneo illecito di rifiuti sanitari pericolosi

 

Art. 257, comma 1

Omessa comunicazione di inquinamento. Omessa bonifica con superamento delle CSR

 

Art. 257, commi 1 e 2

Omessa bonifica con superamento delle CSR per inquinamento da sostanze  pericolose

 

Art. 258, comma 4/2

 

Predisposizione/utilizzo di certificato di analisi falso

 

Art. 259, comma 1

 

Traffico illecito di rifiuti

Art. 260, commi 1 e 2

Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti

 

Art. 260-bis, comma 6

Predisposizione/utilizzo di certificato di analisi falso nel SISTRI

Art. 260-bis, comma 7/2

Trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della Scheda SISTRI – Area movimentazione

Art. 260-bis, comma 7/3

Utilizzo di certificato di analisi falso durante il trasporto

 

Art. 260-bis, comma 8/1-2

Trasporto di rifiuti con copia cartacea della Scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata

In materia di emissioni in atmosfera

Art. 279, comma 5

Emissioni in atmosfera con superamento dei limiti, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell’aria

 

A questi reati si aggiungono quelli previsti:

 

  1. dall’art 727 bis e 733 bis del codice penale, precitati;
  2. dalla L. 150/1992 sul commercio di specie animali e vegetali protette e di mammiferi e rettili pericolosi (art. 1 comma 1 e 2, art. 2 comma 1 e 2, art 3 bis comma 1, art. 6  comma 4);
  3. dalla L. 549/1993 recante misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente (art. 3 comma 6);
  4. dal d.lgs. 202/2007 sull’inquinamento provocato dalle navi (art. 8 comma 1,2, art. 9 comma 1,2).

 

Informazioni possono essere chieste alla Confartigianato di Vicenza - dott.ssa Alessandra Cargiolli – tel. 0444 168357.

  • Data inserimento: 15.10.12