LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – ROTTAMAZIONE “QUINQUIES”

Per i contribuenti la rateazione può arrivare fino a 54 rate bimestrali

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199 / 2025) ai commi da 82 a 110, ha introdotto la “Rottamazione – Quinquies”. Come avvenuto per le edizioni precedenti, anche in questo caso, la norma prevede la possibilità di estinguere il debito senza pagare:

  • sanzioni;
  • interessi;
  • interessi di mora;
  • somme aggiuntive;
  • somme maturate a titolo di aggio.

I debiti che rientrano nella nuova rottamazione, sono i carichi affidati all’Agente della Riscossione:

  • dal 01.01.2000
  • al 31.12.2023

che riguardano (questa è la prima differenza con le precedenti “edizioni”):

  • imposte dirette e Iva risultanti da dichiarazioni annuali e controlli automatizzati e formali di cui agli artt.36-bis, 36-ter, 54-bis e 54-ter;
  • contributi previdenziali (con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento).

I contribuenti che vorranno aderire dovranno presentare l’apposita domanda entro il prossimo 30.04.2026; successivamente L’Agente della Riscossione comunicherà entro il 30.06.2026 gli importi dovuti, le eventuali rate e le relative scadenze.

In relazione al numero delle rate (a scelta del contribuente) sarà possibile optare per:

  • il pagamento in un’unica soluzione entro il 31.07.2026; oppure
  • fino ad un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (con un importo minimo di € 100 a rata) maggiorate di interessi in misura del 3% annuo a decorrere dal 01.08.2026 che avranno le seguenti scadenze:
    • 1° 31.7.2026 – 2° 30.09.2026 – 3° 30.11.2026;
    • dalla alla 51° il 31.01 – 31.03 – 31.05 – 31.07 – 30.09 – 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2027;
    • 52° 31.01.2035 – 53° 31.03.2035 – 54° 31.05.2035.

A seguito della presentazione della domanda, per i carichi oggetto di “rottamazione” sono:

  • sospesi i termini prescrizione – decadenza;
  • sospesi gli obblighi di pagamento riferiti a precedenti dilazioni in essere.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non potrà iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche o avviare nuove azioni o proseguire procedure esecutive precedentemente avviate (salvo non ci sia stato il primo incanto con esito positivo).

Il contribuente sarà considerato “in bonis”, ossia non inadempiente e potrà disporre di un DURC POSITIVO in caso di rottamazione di debiti contributivi.

Il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato mediante:

  • domiciliazione bancaria;
  • moduli pre-compilati;
  • presso gli sportelli dell’AdeR.

ATTENZIONE

Contrariamente al recente passato (rottamazione – quater), nella nuova disposizione non è stata riproposta la tolleranza dei 5 giorni in caso di omesso-insufficiente o tardivo versamento.

Di conseguenza, la definizione non produce effetti (leggi si decade) se non viene versata alle scadenze previste:

  • l’unica rata;
  • 2 rate anche non consecutive;
  • l’ultima rata.

Confartigianato Imprese, pur considerando positiva la scelta di tutelare chi ha manifestato volontà collaborativa (contribuenti che hanno regolarmente dichiarato i redditi e le relative imposte ma non hanno potuto versarle per difficoltà economiche), ritiene ingiustificata l’esclusione da un maggior numero di rate per i contribuenti in regola con i pagamenti previsti dalla precedente versione della rottamazione (rottamazione – quater).

  • Data inserimento: 19.01.26