La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199 / 2025) ai commi da 82 a 110, ha introdotto la “Rottamazione – Quinquies”. Come avvenuto per le edizioni precedenti, anche in questo caso, la norma prevede la possibilità di estinguere il debito senza pagare:
I debiti che rientrano nella nuova rottamazione, sono i carichi affidati all’Agente della Riscossione:
che riguardano (questa è la prima differenza con le precedenti “edizioni”):
I contribuenti che vorranno aderire dovranno presentare l’apposita domanda entro il prossimo 30.04.2026; successivamente L’Agente della Riscossione comunicherà entro il 30.06.2026 gli importi dovuti, le eventuali rate e le relative scadenze.
In relazione al numero delle rate (a scelta del contribuente) sarà possibile optare per:
A seguito della presentazione della domanda, per i carichi oggetto di “rottamazione” sono:
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non potrà iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche o avviare nuove azioni o proseguire procedure esecutive precedentemente avviate (salvo non ci sia stato il primo incanto con esito positivo).
Il contribuente sarà considerato “in bonis”, ossia non inadempiente e potrà disporre di un DURC POSITIVO in caso di rottamazione di debiti contributivi.
Il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato mediante:
ATTENZIONE
Contrariamente al recente passato (rottamazione – quater), nella nuova disposizione non è stata riproposta la tolleranza dei 5 giorni in caso di omesso-insufficiente o tardivo versamento.
Di conseguenza, la definizione non produce effetti (leggi si decade) se non viene versata alle scadenze previste:
Confartigianato Imprese, pur considerando positiva la scelta di tutelare chi ha manifestato volontà collaborativa (contribuenti che hanno regolarmente dichiarato i redditi e le relative imposte ma non hanno potuto versarle per difficoltà economiche), ritiene ingiustificata l’esclusione da un maggior numero di rate per i contribuenti in regola con i pagamenti previsti dalla precedente versione della rottamazione (rottamazione – quater).