La normativa italiana in materia di igiene del lavoro, già prima dell’entrata in vigore del Dlgs 81/08 “Testo Unico”, prevedeva l’obbligo per l’azienda di sottoporre a controllo sanitario (Sorveglianza Sanitaria) i lavoratori esposti a rischi per la salute legati alla mansione esercitata. Il DLgs 81/08, pur riprendendo nella sostanza la disciplina precedente, apporta delle importanti modifiche riguardanti, in particolare, il ruolo e gli obblighi del medico competente e precisa alcune situazioni prima non chiare come ad esempio le visite preassuntive.
Ciò premesso si riportano di seguito gli aspetti salienti relativi alla sorveglianza sanitaria in materia di igiene del lavoro.
Quali operatori rientrano nell’obbligo?
Il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria, qualora vi siano i presupposti, tutti i soggetti aziendali che il DLgs 81/08 definisce come lavoratori e che svolgono la loro attività nell’ambito della sua organizzazione.
In particolare sono soggetti all’obbligo:
Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria:
I casi previsti dalla norma si riferiscono in particolare all’esposizione a rischi di natura chimica (sostanze, preparati chimici), fisica (rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici), biologica.
In alcuni casi è facile definire l’esistenza dell’obbligo in quanto lo stesso è legato alla semplice presenza di un agente di rischio (ad esempio i cancerogeni).
Nella maggior parte dei casi, invece, l’obbligo emerge dalla valutazione della situazione di rischio e sussiste solo se il grado di esposizione è tale da richiedere, come misura di prevenzione aggiuntiva, la sorveglianza sanitaria.
Per alcuni agenti di rischio (ad esempio il rumore e le vibrazioni), per i quali sussiste un obbligo di misurare l’esposizione con strumentazione, l’obbligo scatta solo al superamento di valori definiti.
Per altri – in particolare nel caso di esposizione ad agenti chimici – la definizione dell’obbligo è meno chiara e va preceduta da un’accurata valutazione del rischio.
Non sempre, quindi, è facile definire in maniera assoluta l’esistenza dell’obbligo, in particolare quando ci si trova di fronte a mansioni che espongono a una molteplicità di fattori di rischio ma di bassa consistenza.
In questi casi, soprattutto se la situazione è al limite, è conveniente effettuare la sorveglianza sanitaria tenendo presente che la stessa, prima che un obbligo e un costo, deve essere colta dall’impresa come una forma di tutela.
Per semplificare l'identificazione delle attività a rischio proponiamo sotto un elenco dei comparti dove è più probabile, in alcuni casi praticamente certo, esistano situazioni che comportano l'obbligo del controllo sanitario dei lavoratori esposti.
Non è però da escludere la necessità di fare le visite anche in altri comparti o in altre lavorazioni: per questo consigliamo, in caso di dubbio, di rivolgersi all’Area Tecnica-Ufficio Sicurezza di Confartigianato Vicenza.
In che cosa consiste la sorveglianza sanitaria obbligatoria e in quali momenti va effettuata?
La sorveglianza sanitaria aziendale consiste nell’effettuazione di visite mediche e di esami clinici o biologici o indagini diagnostiche mirati al rischio cui è esposto il soggetto.
Dal punto di vista dei tempi di effettuazione la norma prevede:
La periodicità degli accertamenti, qualora non sia specificata dalla normativa, di norma viene stabilita una volta l’anno, salvo diversa indicazione del medico competente, o di provvedimento motivato dell’organo di vigilanza;
Per quanto riguarda gli esiti del controllo sanitario, il medico esprime, informandone per iscritto datore di lavoro e lavoratore, i seguenti giudizi relativi alla mansione:
I requisiti del medico competente
La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal “medico competente” (definito talvolta anche come medico di fabbrica).
In primo luogo sembra opportuno sottolineare, al fine di fugare eventuali dubbi sull’argomento, come la sorveglianza sanitaria aziendale competa esclusivamente a personale medico in possesso dei requisiti e titoli previsti dalla legge come, per esempio, una specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
Inoltre i medici in possesso dei requisiti suddetti dovranno essere iscritti in un apposito elenco istituito presso il Ministero della Salute.
E’ quindi consigliabile accertarsi della qualifica e competenza del professionista che si va a scegliere.
Gli obblighi del medico e del datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria
Uno degli ambiti in cui il Dlgs 81/08 ha maggiormente innovato rispetto alla normativa precedente è quello degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria che sono ripartiti, e si intersecano, tra datore di lavoro e medico competente.
Il Dlgs 81/08 enfatizza ulteriormente gli aspetti “consulenziali” del medico competente aumentandone la responsabilità con l’attribuzione di nuovi obblighi, alcuni dei quali precedentemente in carico la datore di lavoro.
In sostanza si può dire che al datore di lavoro spetta il ruolo di attivare la sorveglianza sanitaria, di mettere il medico competente nelle condizioni ideali per operare e di controllare che il medico svolga correttamente il compito affidatogli.
Nello specifico il datore di lavoro deve:
Da parte sua il medico competente:
Quali sanzioni sono previste a carico del datore di lavoro per il mancato rispetto degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria?
La violazione degli obblighi in materia di vigilanza sanitaria è punita, con entità diversa a seconda dei singoli obblighi, con la sanzione alternativa dell’ammenda o dell’arresto.
Ad esempio la sanzione prevista per la mancata nomina del medico consiste nell’ammenda da 1.644 a 6.576 € o nell’arresto da 2 a 4 mesi.
Le visite mediche tramite il servizio proposto da Confartigianato Vicenza/FAIV
Per informazioni e per l’effettuazione delle visite mediche è possibile contattare il settore sicurezza sul lavoro di Confartigianato Vicenza (tel. 0444 168430 – 168486 – 168420 - e.mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).
Tabella indicativa delle lavorazioni/mansioni che comportano l’obbligo di sorveglianza sanitaria
COMPARTO |
LAVORAZIONI/MANSIONI A RISCHIO (1) |
Servizi alla persona, PARRUCCHIERI |
Operatore in salone |
Servizi alla persona, ESTETICA |
Operatore addetto trattamenti (massaggi, ricostruzione unghie svolti in modo continuativo nella mansione) |
Alimentaristi, PANIFICATORI |
Operatore in laboratorio |
Alimentaristi, PASTICCERIA |
Operatore in laboratorio |
Alimentaristi, SALUMIFICI, LAV. CARNI |
Operatore in laboratorio |
Metalmeccanico, METALLI PREZIOSI |
Operatore in laboratorio |
Metalmeccanico, LAVORAZIONI MECCANICHE |
Operatore in officina |
Metalmeccanico, CARPENTERIE |
Operatore in officina |
Metalmeccanico, IMPIANTI |
Operatore installatore/manutentore di impianti |
Metalmeccanico, AUTOCARROZZERIE |
Operatore in officina o verniciatura |
Metalmeccanico, AUTORIPARATORE |
Operatore in officina |
Lapidei, MARMO, PIETRA, GRANITI |
Operatore in laboratorio e/o cantiere |
Edili, COSTRUZIONI |
Operatore di cantiere |
Edili, MOVIMENTO TERRA |
Operatore di cantiere |
Edili, AFFINI |
Operatore di cantiere |
Legno, PRODUZIONE ARREDAMENTI, SERRAMENTI |
Operatore in laboratorio e/o cantiere |
Legno, PRODUZIONE IMBALLI |
Operatore in laboratorio |
Legno, AFFINI |
Operatore in laboratorio |
CONCIA |
Operatore in laboratorio |
CHIMICA, GOMMA, PLASTICA |
Operatore in laboratorio |
CERAMICA |
Operatore in laboratorio |
VETRO |
Operatore in laboratorio |
MANUTENZIONE DEL VERDE |
Operatore di cantiere |
PULIZIE |
Operatore addetto pulizie |
TRASPORTI |
Operatori di magazzino, autisti |
Grafica, stampa, TIPOGRAFIE |
Operatore in laboratorio |
Grafica, cartotecnica, SCATOLIFICI |
Operatore in laboratorio |
Grafica, ELABORAZIONI GRAFICHE AL PC |
Operatore computer grafica |
FOTOGRAFI |
Operatore computer grafica |
PULITINTOLAVANDERIE |
Operatore in laboratorio |
CONFEZIONI |
Operatore in laboratorio |
TESSILE |
Operatore in laboratorio |
ELETTROMECCANICA |
Operatore in laboratorio |
Note: