La trasformazione agevolata in società semplice

La Legge di Stabilità per il 2016, all’interno del gruppo dei provvedimenti che permettono di far fuoriuscire i beni dalla società dalla sfera dell’impresa, contempla anche una procedura per la trasformazione agevolata in società semplice.

Un ulteriore ipotesi, dopo l’assegnazione e la cessione agevolata, per far uscire gli immobili dal perimetro dell’impresa è la trasformazione agevolata. Le imprese interessate devono procedere alla trasformazione in società semplice entro il 30 settembre 2016 ed entro la medesima data tale trasformazione deve risultare iscritta nel registro delle imprese.

AMBITO SOGGETTIVO

 

I soggetti interessati alla norma sono:

  • Società in nome collettivo;
  • Società in accomandita semplice;
  • Società a responsabilità limitata;
  • Società per azioni;
  • Società in accomandita per azioni
  • il cui oggetto esclusivo o principale sia la gestione di beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e/o la gestione di beni mobili iscritti in pubblici registri non strumentali nell’attività propria. La verifica dell’attività svolta dovrà essere effettuata al momento della trasformazione.

AMBITO OGGETTIVO

 

I beni alla cui gestione deve essere volta l’attività dell’impresa, affinché essa possa trasformarsi in società semplice, sono gli stessi previsti per l’assegnazione o cessione agevolata.

Beni immobili:

  • strumentali per natura (categoria catastali B,C,D,E e A/10), che per le loro caratteristiche non possono essere destinati a diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, purché non utilizzati per l’esercizio dell’impresa (immobili concessi in locazione o in comodato);
  • alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (beni merce);
  • non strumentali: si tratta di immobili ad uso abitativo posseduti dall’impresa, che concorrono a formare il reddito ai sensi dell’art. 90, TUIR;

Beni mobili iscritti in pubblici registri, non strumentali per l’attività propria dell’impresa.

CONDIZIONI PER L’AGEVOLAZIONE

 

La norma prevede che l’agevolazione si può applicare a condizione che tutti i soci presenti al momento della delibera di trasformazione della società in società semplice, siano iscritti, a libro soci o presso il registro delle imprese, quali soci alla data del 30/09/2015.

A differenza dell’assegnazione e della cessione agevolata, in cui hanno diritto all’agevolazione i soci presenti al 30/09/2015, ma è possibile procedere all’operazione anche in presenza nella compagine sociale di nuovi soci, nella trasformazione, nel caso di presenza di nuovi soci, l’intera operazione di trasformazione non può essere eseguita. La necessità che la compagine sociale alla data di trasformazione non comprenda nuovi soci, deriva dalla circostanza che gli effetti dell’operazione agevolata coinvolgono tutti i soci della società trasformata. Non è invece inibitorio all’agevolazione il fatto che all’interno della compagine sociale esistente, possano variare le quote di partecipazione dopo il 30 settembre 2015 e prima della trasformazione regressiva.           

TASSAZIONE IN CAPO ALLA SOCIETA’

 

Il perfezionamento dell’operazione di trasformazione comporta, in capo alla società, i medesimi effetti previsti nell’ipotesi di assegnazione:

  • La differenza positiva tra il valore normale, oppure facoltativamente, per gli immobili, quello catastale determinato ai sensi dell’art. 52, co. 4, del DPR n. 131/1986, ad eccezione delle aree fabbricabili, dei beni agevolabili della società trasformanda e il loro costo fiscalmente riconosciuto è assoggettata all’imposta sostitutiva dell’ 8% (10;50% se la società è non operativa per almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti la trasformazione);
  • se nel patrimonio netto della società sono presenti riserve in sospensione d’imposta, sull’ammontare delle stesse è dovuta l’imposta sostitutiva del 13%;
  • le imposte sostitutive, se dovute, devono essere versate in due rate, la prima del 60% scadente il 30 novembre 2016, e la seconda per il residuo del 40%, da corrispondersi non oltre il 16 giugno 2017.

EFFETTI FISCALI PER I SOCI

La trasformazione agevolata da società commerciale a società semplice presenta riflessi sulla fiscalità del socio, sia sul costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, sia sulle riserve di utili e/o in sospensione d’imposta che sono presenti nella società ante trasformazione.

Costo fiscalmente riconosciuto della quota: questa va incrementata della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

Riserve di utili prodotte in esercizi precedenti: sotto questo profilo bisogna distinguere il caso delle società di persone da quelle di capitale:

Riserve di società di persone: le riserve di utili già presenti in bilancio prima della trasformazione sono già tassate in capo ai soci per trasparenza, non vi è pertanto alcuna imposizione fiscale in sede di trasformazione.

Riserve di società di capitali: le riserve di utili si considerano distribuite ai soci in sede di trasformazione, pertanto il loro valore contabile è tassato in capo ai soci come dividendi.

Riserve in sospensione d’imposta: come già esposto, su tali riserve è dovuta un’imposta sostitutiva del 13% e l’importo di tali riserve va ad aumentare il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute dai soci.

TRATTAMENTO AI FINI IVA

 

La trasformazione comporta l’applicazione delle regole Iva ordinarie e viene inquadrata ai fini Iva come una cessione di beni ai sensi dell’articolo 2, comma 2, punto 5 del DPR 633/72.

Quindi se i beni immobili sono entrati nella sfera dell’impresa fuori campo iva o con iva non detratta l’operazione sarà fuori campo iva. Se invece l’immobile è entrato nella sfera della società con iva detratta, si potrà applicare l’esenzione iva ai sensi dell’art. 10 punto 8 bis se immobile abitativo, o 8 ter se immobile strumentale. Nell’ipotesi in cui l’immobile della società trasformata sia stato acquistato con detrazione dell’imposta, sussiste, a meno che non sia decorso il periodo di osservazione decennale previsto per i beni immobili , l’obbligo della rettifica della detrazione d’imposta ai sensi dell’art. 19 – bis DPR 633/1972.        

IMPOSTA DI REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE

 

La trasformazione in società semplice, non comportando trasferimento dei beni, non è soggetta ad imposta proporzionale di registro, per cui alle trasformazioni non si applica la disposizione agevolativa del comma 119 , che prevede la riduzione a metà, dell’imposta proporzionale di registro. La trasformazione prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ( € 200,00). Anche le imposte di trascrizione e catastale sono dovute in misura fissa (€ 200,00 cadauna).

SUCCESSIVA CESSIONE DELL’IMMOBILE

 

A differenza dell’assegnazione e della cessione, nei quali ai fini del conteggio del quinquennio, ex art 67, co. 1, lett. b) TUIR, si ha un effetto interruttivo, con la trasformazione si ha invece continuità ai fini del conteggio del quinquennio. L’immobile detenuto dalla società che si trasforma in società semplice passa dal perimetro del reddito d’impresa a quello della persona fisica, dato che la società semplice è assimilata, ai fini della produzione del reddito, alla persona fisica. Esso eredita l’anzianità di detenzione per il periodo in cui era di proprietà della società commerciale. Quindi, se complessivamente la detenzione supera il quinquennio, potrà essere ceduto senza ulteriori oneri fiscali.

  • Data inserimento: 02.05.16