Il CSP, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, ed il CSE, Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, sono le due figure più importanti per la corretta gestione della sicurezza all’interno di un cantiere edile.
Tali figure risultano avere ruoli ben distinti in quanto la prima è incaricata della gestione della sicurezza in fase progettuale, ossia stabilire preliminarmente all’inizio dei lavori le misure da adottare per realizzare l’opera in sicurezza, mentre la seconda è incaricata di verificarne l’effettiva attuazione.
La nomina di tali figure spetta al Committente dell’opera o, qualora sia stato nominato, al Responsabile dei Lavori, ai sensi dell’Art. 90 del Decreto Legislativo 81/2008, di cui riportiamo i principali punti:
- Art. 90, Comma 3 del D. Lgs. 81/2008: quando nei cantieri è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
- Art. 90, Comma 4 del D. Lgs. 81/2008, quando nei cantieri è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
- Art. 90, Comma 5 del D. Lgs. 81/2008, la designazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve essere fatta anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
inoltre
- Art. 90, Comma 11 del D. Lgs. 81/2008, la nomina del coordinatore in fase di progettazione non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore a 100.000 euro.
In tal caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Riassumendo:
CASISTICA |
CSP |
CSE |
Cantiere di qualsiasi dimensione, sia pubblico che privato, con 1 impresa esecutrice. |
NO |
NO |
Cantiere pubblico di qualsiasi dimensione con 2 o più imprese esecutrici. |
SI |
SI |
Cantiere privato non soggetto ad alcuna pratica edilizia, qualsiasi importo dei lavori, con 2 o più imprese esecutrici. |
NO |
SI (redige PSC) |
Cantiere privato soggetto a pratica edilizia con importo dei lavori inferiore ai 100.000 € con 2 o più imprese esecutrici. |
NO |
SI (redige PSC) |
Cantiere privato soggetto a pratica edilizia con importo dei lavori superiore ai 100.000 € con 2 o più imprese esecutrici. |
SI |
SI |
Cantiere di uno qualsiasi dei precedenti casi con 1 impresa esecutrice che in corso d'opera aumenta a 2 o più imprese esecutrici. |
NO |
SI (redige PSC) |
Si tiene particolarmente a precisare che il CSP ed il CSE possono essere la medesima persona.
Ciò è anzi auspicabile in quanto il CSE, come specificato precedentemente, è la figura che deve verificare l’attuazione delle misure contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, pertanto se lo stesso l’ha anche redatto riuscirà ad applicarlo meglio in maniera integrale e con un minor costo per il Committente.
INCOMPATIBILITA': il Testo Unico in materia di Sicurezza esclude dalla possibilità di nomina a CSE in un dato cantiere il Datore di Lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) da lui designato.
L'esclusione delle figure di cui sopra però decade se vi è coincidenza fra committente ed impresa esecutrice.
Solo in questo caso (e si sottolinea SOLO) il Committente, che è anche Datore di Lavoro, può esso stesso assolvere alle funzioni di Coordinatore (se in possesso dei titoli previsti), ovvero nominare Coordinatore un suo dipendente o il suo RSPP.
Infine per concludere diamo uno sguardo alle sanzioni, previste dal D. Lgs. 81/2008 in merito alla mancata nomina delle figure sopra descritte, in carico al Committente o Responsabile Lavori (se nominato):
- Art. 157, Comma 1, Lettera A: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5, nello specifico mancata nomina del CSP (comma 3), mancata nomina del CSE (comma 4), mancata nomina del CSE a seguito di subentro di una seconda ditta in un cantiere in cui originariamente ne era prevista soltanto una (comma 5).
Al fine di supportare quanto appena espresso, si pone in evidenza infine che la non contemporaneità, al fine di computare il numero delle imprese presenti in cantiere e di stabilire quindi l’obbligo o meno da parte del committente di designare i coordinatori per la sicurezza, si riferisce ad imprese che possono comunque venirsi a trovare in cantiere sia pure in tempi diversi e non solo in contemporanea, nel qual caso si possono creare delle interferenze delle quali è necessario tenere conto e per le quali si richiede la presenza di un coordinatore.
Informazioni possono essere chiesto al settore sicurezza sul lavoro di Confartigianato Vicenza.