Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2010 è stato approvato il decreto Milleproroghe n. 225/2010, così chiamato in quanto esso posticipa una serie di disposizioni legislative la cui efficacia, altrimenti, sarebbe destinata a decadere. In alcuni casi si tratta di proroghe di soli tre mesi, altre volte lo slittamento sarà valido fino al 31.12.2011; per numerose norme un successivo decreto del Presidente dei Ministri potrà ulteriormente allungare i tempi.
Il testo normativo si presenta in veste semplificata, essendo composto di soli 4 articoli, una tabella, 2 allegati e la relazione illustrativa e tecnica.
Questi i principali termini di natura fiscale:
ACCATASTAMENTO IMMOBILI “FANTASMA”
(art. 1 comma 1)
Il termine “case fantasma” indica gli immobili presenti sul territorio dello Stato italiano ma assenti dalle mappe catastali, che sono stati individuati dall’Agenzia del territorio in collaborazione con l’Agea, attraverso rilievi fotogrammetrici e l’incrocio dei dati amministrativi posseduti dalle due agenzie.
La regolarizzazione delle case fantasma, introdotta inizialmente dalla Manovra correttiva 2010, doveva essere effettuata entro il 31.12.2010. In particolare:
- i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultavano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal D.L. n. 262/2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, erano tenuti a presentare, ai fini fiscali, la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale;
- i titolari di diritti reali sugli immobili già censiti, ma oggetto di interventi edilizi che avessero determinato un incremento di consistenza (es.: la costruzione di una veranda sul terrazzo, recupero ai fini abitativi del sottotetto, aggiunta di un nuovo servizio igienico) ovvero una variazione di destinazione d’uso non dichiarati in Catasto (es. da abitazione ad ufficio, da magazzino a negozio), erano tenuti a presentare, ai fini fiscali, la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.
E’ differito ora dal 31.12.2010 al 31.3.2011 il termine ultimo entro il quale, come previsto dall’art. 19, commi 8, 9 e 10, DL n. 78/2010, i titolari di diritti reali su immobili che risultano:
- non dichiarati in Catasto;
- dichiarati in Catasto, per i quali, a seguito di interventi edilizi, non è stata comunicata la variazione di consistenza o destinazione;
hanno la possibilità di presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale.
L’art. 1, comma 2 del Decreto in esame prevede altresì la possibilità di disporre, con un apposito DPCM, un’ulteriore proroga al 31.12.2011 del predetto termine.
Si evidenzia che non è comunque modificata la disposizione in base alla quale, a decorrere dall’1.1.2011, l’Agenzia del Territorio inizierà a verificare, anche con la collaborazione dei Comuni, la “corrispondenza” tra gli immobili risultanti nelle banche dati e quelli presenti sul territorio.
ASSOCIAZIONI – RIAPERTURA DEI TERMINI MOD. EAS (art. 1 comma 1)
Ai sensi dell’art. 30, DL n. 185/2008 e del successivo Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate 2.9.2009, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali, gli enti associativi devono presentare telematicamente il mod. EAS.
Per gli enti già costituiti al 29.11.2008 ovvero per quelli costituiti successivamente per i quali i 60 giorni dalla costituzione scadevano prima del termine previsto per la presentazione del modello, il termine del primo invio, originariamente fissato al 30.10.2009 è stato prorogato al 15.12.2009 dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 29.10.2009 ed infine al 31.12.2009 dal Comunicato stampa 16.12.2009.
Ora, il Decreto in esame fissa al 31.3.2011 il termine entro il quale provvedere alla “prima” presentazione di tale comunicazione. Da ciò consegue che gli enti / associazioni che non hanno assolto tale adempimento entro il 31.12.2009 potranno inviare il “primo” mod. EAS entro il nuovo termine.
L’art. 1, comma 2 del Decreto in esame prevede altresì la possibilità di disporre, con un apposito DPCM, un’ulteriore proroga al 31.12.2011 del predetto termine.
Si rammenta che gli enti / associazioni che hanno già inviato il mod. EAS, entro il 31.3.2011 devono ripresentare il modello per comunicare le eventuali variazioni intervenute nel 2010.
STUDI DI SETTORE PER IL 2011 (art. 1 comma 2)
Il D.L. n. 112/2008 prevede, all’articolo 33, che a partire dall’anno 2009 gli studi di settore siano pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 30.09 del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore.
Il d.l. 194 del 30.12.2009 aveva prorogato i termini di pubblicazione degli studi di settore relativi agli anni 2009 e 2010 rispettivamente al 31.03.2010 e al 31.03.2011.
Pertanto, in virtù di questa disposizione, gli studi di settore del periodo d’imposta 2010, devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31.03.2011.
Il decreto Milleproroghe 2011 ha, invece, previsto la possibilità che sia posticipato il termine di pubblicazione degli studi di settore dell’anno 2011, fissato al 30.09.2011 secondo le disposizioni del d.l. n. 112/2008, al 31.12.2011 con l’emanazione di un apposito Dpcm.
SOSPENSIONE VERSAMENTI PER GLI ALLUVIONATI DEL VENETO (art. 2 comma 2)
A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi colpiti dalle alluvioni avvenute nella Regione Veneto nei giorni dal 31.10 al 2.11.2010, iscritti negli elenchi dei soggetti danneggiati redatti dal Commissario per l’emergenza, è previsto l’allungamento dal 20.12.2010 al 30.6.2011 del periodo di sospensione, fissato dal DM 1.12.2010, dei versamenti tributari e contributivi in scadenza tra il 31.10 e il 20.12.2010.
Condizione per poter fruire della sospensione è aver presentato ai sindaci dei comuni di residenza, o sede dell’azienda, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che il soggetto dichiarante ha subito il fermo della propria attività o lo sgombero o l’evacuazione.
Sono in ogni caso esclusi dalla sospensione i seguenti versamenti:
- Iva mensili o trimestrali;
- Imposta sostitutiva 20% scaduta il 30.11.2010;
- Acconto Iva scaduto il 27.12.2010;
- i versamenti in scadenza successivamente al 20.12, che vanno ordinariamente assolti.
DEDUZIONE FORFETARIA DISTRIBUTORI DI CARBURANTI - (Art. 2, comma 5)
E’ riconosciuta anche per il 2011 la deduzione forfetaria prevista dall’art. 21, comma 1, Legge n. 448/98 a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione.
L’agevolazione, come in passato, consiste in una riduzione del reddito d’impresa, la cui misura sarà fissata da un apposito Decreto.
È specificato che, ai fini del calcolo dell’acconto dovuto per il 2012, detta deduzione non dovrà essere considerata. L’acconto 2012, quindi, andrà calcolato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener conto della deduzione in esame.