Qui di seguito si riporta una rassegna delle disposizioni di carattere fiscale.
REGIME TRIBUTARIO DEI CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARE - ARTICOLO 1 - COMMI 15-16
I commi da 15 a 16 intervengono sul regime fiscale (imposte di registro, ipotecarie e catastali) relativo ai contratti di locazione finanziaria di beni immobili con riferimento sia alle imposte pagate sui canoni periodici (imposta di registro) sia a quelle relative al trasferimento del cespite. La norma ha l’obiettivo da un lato di garantire la coerenza della disciplina fiscale del leasing immobiliare alle altre forme di trasferimento dei beni, dall’altro di anticipare il gettito futuro, anticipando (attraverso un’imposta sostitutiva) le imposte ipotecarie e catastali dovute in sede di riscatto del cespite.
Dall’esame dei singoli commi, si evincono le seguenti novità:
- l’utilizzatore dell’immobile concesso in leasing finanziario (ossia colui che paga il canone di locazione alla società di leasing) è responsabile solidalmente per il pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali dovute dal locatore (ossia società di leasing) sull’immobile da quest’ultimo acquisito per la conclusione del contratto (comma 15, lett. a, n. 1 e lett. b);
- imposta di registro dovuta solo in caso di uso e nella misura fissa di euro 168 (comma 15, lett. a, n. 2);
- eliminazione della riduzione alla metà (2%) delle imposte ipotecarie e catastali dovute dalle società di leasing, banche e intermediari finanziari per l’acquisto ed il riscatto dei beni immobili strumentali da concedere o concessi in locazione finanziaria (comma 15, lett. c, n. 1). Tali soggetti, per effetto della nuova formulazione del comma 10-ter dell’articolo 35 D.L. 223/2006, pagano tali imposte nella misura piena (4%) limitatamente al momento dell’acquisto dell’immobile successivamente concesso in leasing. In sede di riscatto, saranno applicate le misure fisse (168 euro) per l’imposta di registro e per quelle ipocatastali. La riduzione alla metà (2%), sulla base della nuova formulazione del citato comma 10-ter, rimane esclusivamente per le volture catastali e trascrizioni di beni immobili strumentali di cui siano parte fondi immobiliari chiusi;
- le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa in caso di cessioni effettuate dalle banche e intermediari finanziari, nel caso di riscatto da parte dell’utilizzatore o nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione risolti per inadempienza dall’utilizzatore (comma 15, lett. c, n. 2);
- è soppressa la disposizione che prevede che le somme pagate a titolo di imposta di registro proporzionale (1%), nel caso di riscatto del bene, possono essere scomputate dalle imposte ipotecarie e catastali (comma 15, lett. c, n. 3);
- introduzione di un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali per i contratti in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011. L’imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali, da corrispondersi in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, costituisce un’anticipazione di quella che le imprese avrebbero comunque versato in sede di riscatto dei beni. La misura del tributo è determinata applicando all’attuale importo dovuto in sede di riscatto (2%) una riduzione pari al 4% moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto. In pratica: la tassazione finora applicata ha previsto (per effetto della riduzione alla metà) il pagamento di imposte ipotecarie e catastali del 2% in sede di acquisto del bene da concedere in leasing e del 2% in sede di riscatto, oltre all’imposta di registro dell’1% sui canoni annuali. La disposizione opera in deroga allo Statuto del contribuente, secondo cui le modifiche tributarie possono essere introdotte solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Le modalità di versamento sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 15 gennaio 2011. Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2011, le società di leasing pagheranno all’atto dell’acquisto del bene da concedere in leasing, le imposte ipotecarie e catastali nella misura piena del 4% (al pari delle altre compravendite: 3% a titolo di imposta ipotecaria e 1% a titolo di imposta catastale), senza alcuna riduzione, ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 35, comma 10-ter, D.L. n. 223/2006.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - ARTICOLO 1 - COMMI 17-22
I commi da 17 a 22 recano disposizioni in materia di accertamento fiscale e sono elevate le misure di alcune sanzioni amministrative pecuniarie.
In particolare:
- l’Amministrazione finanziaria, nello svolgimento del controllo formale delle dichiarazioni, tiene conto anche di specifiche analisi del rischio di evasione; a tal fine agli uffici dell’Amministrazione finanziaria è consentito di procedere ad accertamento parziale non solo sulla base di segnalazioni, accessi, ispezioni e verifiche, ma anche in relazione a un complesso di attività istruttorie svolte dagli uffici in sede di accertamento delle imposte sui redditi e di IVA, quali:
- gli inviti a comparire anche a seguito delle indagini finanziarie,
- l’invio di questionari per ottenere dati e notizie rilevanti ai fini accertativi anche nei confronti di altri soggetti passivi con i quali sono intrattenuti rapporti,
- la richiesta di esibire o trasmettere atti e documenti (comma 17).
L’art. 41-bis in deroga ai principi di unicità e globalità dell’azione di accertamento fiscale, consente di procedere a forme “parziali” di accertamento. Con le modifiche apportate dal presente provvedimento sono state ampliate le ipotesi di utilizzo di accertamento “parziale” rispetto all’originario dettato normativo.
- sono innalzate, a decorrere dal 1° febbraio 2011, le sanzioni amministrative applicabili nel caso di accertamento con adesione riferito alle imposte sui redditi, all’IVA e alle altre imposte indirette: le sanzioni, attualmente stabilite nella misura di un quarto, sono elevate ad a un terzo del minimo (comma 18). Sono innalzate della medesima misura le sanzioni pecuniarie dovute per alcune violazioni tributarie in materia di imposte indirette, nel caso di rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o liquidazione e di formulare istanza di accertamento con adesione;
- è innalzata, a decorrere dal 1° febbraio 2011, la misura delle sanzioni applicabili nell’ipotesi di conciliazione giudiziale nel processo tributario, portandole da un terzo al quaranta per cento delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo oggetto di conciliazione. L’importo minimo applicabile della sanzione è innalzato da un quarto a un terzo dei minimi edittali per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo (comma 19);
- sono innalzate, a decorrere dal 1° febbraio 2011, le sanzioni pecuniarie dovute per le diverse ipotesi di ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (comma 20). Sono in particolare disposti i seguenti aumenti:
a) da un dodicesimo a un decimo del minimo, nel caso di mancato pagamento di un tributo o di un acconto, ove il pagamento sia eseguito entro trenta giorni;
b) da un decimo a un ottavo del minimo, nel caso di tempestiva regolarizzazione di errori e omissioni nella dichiarazione (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione);
c) da un dodicesimo a un decimo del minimo, per l’ipotesi di presentazione tardiva della dichiarazione (entro i successivi 90 giorni dalla sua naturale scadenza);
- è innalzato l’importo dovuto per la definizione agevolata delle controversie. Ove si proceda al pagamento dopo la contestazione della sanzione, ma entro i termini per la proposizione del ricorso, l’ammontare dovuto viene elevato da un quarto a un terzo della sanzione contestata. Nella stessa misura è aumentato anche l’importo minimo dovuto (da un quarto a un terzo dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni) (comma 20);
- è aumentato da un quarto a un terzo l’ammontare dovuto per l’ipotesi di definizione agevolata delle controversie, nel caso di irrogazione di sanzioni contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica (comma 20).
CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO - ARTICOLO 1 - COMMA 25
E’ istituto un credito d’imposta per l’anno 2011, in favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca.
Il credito spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, in misura percentuale da stabilirsi con apposito decreto ministeriale.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione:
- del reddito;
- della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Il credito d’imposta non rileva inoltre ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, né rispetto ai criteri di inerenza delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia dettate dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
E’ prevista l’emanazione di un decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze (di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università, della ricerca e dello sviluppo economico) per l’attuazione del beneficio.
PROROGA DELLA DETRAZIONE 55 % PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - ARTICOLO 1 - COMMA 48
E’ prorogato di un anno il beneficio consistente nella detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.
A differenza dell’agevolazione finora esistente, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo per le spese sostenute nel corso del 2011.
PROROGA DELLA DETRAZIONE FISCALE PER CARICHI DI FAMIGLIA DEI SOGGETTI NON RESIDENTI - ARTICOLO 1 - COMMA 54
E’ prorogata anche per l’anno 2011 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti. Tale beneficio non rileva ai fini della determinazione dell’acconto d’imposta sul reddito delle persone fisiche da versare per l’anno 2012.
REGIME IVA PER LE CESSIONI DI IMMOBILI - ARTICOLO 1 - COMMA 86
Il comma 86 interviene sul regime IVA relativamente alle cessioni di fabbricati disponendo, in sostanza, l’imponibilità ai fini IVA delle cessioni effettuate dalle imprese costruttrici entro 5 anni (e non più 4 anni) dall’ultimazione.
L’estensione dell’imponibilità interessa anche le imprese di ristrutturazione che effettuano specifici interventi di cui all’art 31, primo comma, lettere c) d) ed e) della Legge 457/78.
La modifica consente alle imprese di costruzione o di ristrutturazione di avere un anno in più per cedere l’immobile senza che la medesima cessione diventi esente (con perdita della detraibilità dell’IVA sugli acquisti).