Dal 1° gennaio 2016
i datori di lavoro che a seguito di cambio di appalto licenziano lavoratori che, in ottemperanza a clausole sociali finalizzate a garantire la occupabilità, sono assunti da altri datori di lavoro, secondo le previsioni contenute in contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
i datori di lavoro del settore edile che licenziano i dipendenti per fine fase lavorativa o fine cantiere
devono corrispondere il contributo di licenziamento previsto dall’art. 2 comma 31 della legge 92/2012.
Si ricorda che la norma stabilisce un nesso tra il contributo e il teorico diritto alla NASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto; conseguentemente, i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa. La misura del contributo è fissata al 41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.