L’art. 2, comma 31, Legge 92/2012 ha introdotto a carico del datore di lavoro il c.d. contributo di finanziamentodiretto al finanziamento dell’ASpI da versarsi in tutti i casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause diverse dalle dimissioni, dalle risoluzioni consensuali e dal decesso del lavoratore.
Tuttavia vi sono importanti eccezioni per le quali il datore di lavoro è tenuto a versare contributo di licenziamento. Si tratta, in particolare, dei seguenti casi:
L’Istituto previdenziale precisa che i datori di lavoro sono tenuti al pagamento del contributo di licenziamento in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità ASpI, a prescindere che quest’ultimo la percepisca effettivamente.
Per quanto riguarda la misura del contributo l’art. 2, c. 31, della legge 92/2012 fissa detta somma nell’importo pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI (equivalente, per l’anno 2013, a 1.180,00 euro) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimo tre anni.
Pertanto, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute dal 1° gennaio 2013, è dovuto un contributo pari a 483,80 euro per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. L’importo massimo che un datore di lavoro è chiamato a versare nel caso in cui licenzi, nel 2013, un soggetto che vanti 36 mesi di anzianità aziendale è pari a € 1451,00 (€483,80 x 3).
Nel caso di rapporti di lavoro di durata inferiore ai 12 mesi o rispettivamente ai 24 o ai 36 mesi, il contributo di licenziamento deve essere riproporzionato in relazione al numero di mesi del rapporto di lavoro, a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si protragga per almeno 15 giorni di calendario.
Esempio: rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto dopo 10 mesi.
- 1.180,00 x 41 % = 483,80 €
- 483,80/12 (mesi) = 40,32 € (40,316 € arrotondato per eccesso)
- 40,32 x 10 = 403,16 euro
L’INPS precisa che l’importo del contributo di licenziamento nella misura indicata (483,80 euro ogni 12 mesi) deve essere versato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (a tempo pieno o parziale).
Si ricorda che il contributo di licenziamento è dovuto anche in caso di interruzione del rapporto di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
NOTE OPERATIVE
L’obbligo contributivo deve essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (esempio: licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013 il contributo deve essere pagato con la denuncia di giugno 2013 con versamento entro il 16 luglio 2013).
Le omissioni del versamento sono riconducibili all’ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro.
Per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato già avvenute nei periodi paga da gennaio a marzo 2013, il versamento del contributo potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il 16 giugno 2013.
Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo di licenziamento devono essere valorizzati i seguenti codici causale: