Decreto del Ministero del Lavoro del 22 dicembre 2012
L’art. 4, comma 24, lett. a) della legge 92/2012, ha introdotto, per le nascite avvenute a partire dal 1 gennaio 2013, l’istituto del congedo obbligatorio di un giorno per il padre lavoratore dipendente, da usufruirsi entro 5 mesi dalla nascita del figlio, nonché un congedo facoltativo di due giorni da utilizzare nello stesso periodo, anche in caso di adozione o affido, in alternativa alla madre.
Con decreto del 22 dicembre u.s., per la cui operatività si aspetta la registrazione della Corte dei Conti, il Ministero del lavoro ha disciplinato le modalità operative per la fruizione dei predetti congedi, prevedendo:
- che il congedo obbligatorio è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della lavoratrice madre, in aggiunta ad esso;
- la fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità. In pratica il congedo del padre è in sostituzione del congedo obbligatorio della madre, che viene pertanto ridotto di uno o di due giorni.
I congedi sopra indicati non possono essere frazionati ad ore.
In ordine al trattamento economico, il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, ad un trattamento a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione
Per quanto riguarda le modalità di fruizione dei congedi, il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con anticipo non minore di 15 giorni, sulla base della data presunta del parto. Il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canali informatici messi a disposizione dall’istituto. Nel caso di congedo facoltativo, il padre deve allegare una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre. La predetta documentazione deve essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
Oltre alla disciplina dei congedi per il padre lavoratore, gli art. 4, 5 e 6 del decreto regolamentano la possibilità, per la madre, in luogo del congedo parentale, di chiedere un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica di servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Il contributo è pari a 300 euro mensili, per un periodo massimo di 6 mesi.
Per accedere al contributo la lavoratrice presenta domanda per via telematica all’INPS, indicando quale delle due opzioni intende accedere e di quante mensilità, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale.
Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le domande dovranno essere presentate entro i termini che saranno stabiliti dall’INPS con specifica comunicazione.
Potranno richiedere il contributo le lavoratrici i cui figli siano già nati e quelle per le quali la data presunta del parto sia fissata entro 4 mesi dalla scadenza del bando con cui vengono assegnate le risorse.