Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016, la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 che introduce le nuove misure di contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento della manodopera in agricoltura.
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 99 del 29 ottobre 2016 contenente le disposizioni di contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento del lavoro in agricoltura. La nuova disciplina ha previsto un inasprimento del quadro normativo penale, l’inasprimento dei controlli sui datori di lavoro misure specifiche a tutela dei lavoratori agricoli stagionali.
Le nuove regole sono in vigore dal giorno 4 novembre u.s.
Le principali misure introdotte
La nuova disciplina prevede la riformulazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, con la previsione della pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, nei confronti di chiunque:
- recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizzi, assuma o impieghi manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Inoltre, definisce degli indici di sfruttamento che si configurano in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
- reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
La legge introduce ulteriori disposizioni alcune delle quali specificamente dedicate allo sfruttamento dei lavoratori nel settore agricolo. In particolare si prevede:
- un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità;
- l'arresto obbligatorio in flagranza di reato;
- il rafforzamento dell'istituto della confisca;
- l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente per il reato di caporalato: la sanzione pecuniaria prevista va da 400 a 1.000 quote (l'importo di una quota varia da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro);
- l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato;
- l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta;
- il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;
- il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.
In allegato il testo della legge.