Legge di Bilancio 2019: novità in materia di lavoro

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, con il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Di seguito riportiamo in sintesi le principali novità contenute nella legge in materia di lavoro

Bonus occupazione giovani eccellenze (art. 1 comma 706)

È previsto, per il solo anno 2019, in favore delle imprese che assumono giovani laureati un nuovo incentivo sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione e nel limite di 8.000 euro.

Il bonus è subordinato alle seguenti condizioni:

  • assunzione a tempo indeterminato anche part-time;
  • giovane in possesso di una laurea magistrale ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, conseguita entro la durata legale del corso di studi;
  • al momento dell'assunzione il lavoratore deve avere un'età inferiore ai 30 anni, mentre per i possessori di un dottorato di ricerca inferiore ai 35 anni.

L'esonero si applica anche in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti sopra descritti alla data di trasformazione.

L'esonero è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con esonero contributivo o di altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva effettuato nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.

 

Bonus giovani conducenti (art. 1 commi 291 – 295)

I giovani conducenti under 35 assunti a tempo indeterminato da imprese, iscritte al Registro elettronico nazionale e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, potranno ottenere dal datore di lavoro il rimborso del 50% delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto terzi, ad esclusione dei versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali e delle spese relative all’acquisto dei contrassegni telematici.

Tali agevolazioni si applicano ai soggetti inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro-Logistica, trasporto merci e spedizione.

Al datore di lavoro spetta inoltre una detrazione, dall’imposta sul reddito delle società (IRES) lorda, pari ai rimborsi erogati, fino ad un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 3.000 euro totali per ciascun periodo d’imposta.

Il rimborso a favore dei giovani conducenti è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi:

  • dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese in argomento, purché in possesso degli indicati requisiti.

 

Credito di imposta formazione 4.0 (art. 1, commi 78 – 81)

È prorogato al 2019 il credito di imposta sulle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.

Il credito di imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40% di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese il credito di imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30%.

 

Apprendistato di 1° livello e Alternanza Scuola Lavoro

Viene previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al fine di confermare gli incentivi previsti per i contratti di assunzione per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione.

Il beneficio, previsto dall’art. 32 d.lgs. 151/22015, consiste nella riduzione delle aliquote di contribuzione poste a carico del datore di lavoro e nella disapplicazione del contributo di licenziamento.

I percorsi in alternanza scuola-lavoro sono ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e, a decorrere già dall’anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva:

  • non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
  • non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
  • non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

 

Contrasto al lavoro sommerso e irregolare (art. 1, comma 445)

Al fine di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare è previsto un inasprimento del 20% delle sanzioni nel caso di:

  • Lavoratori occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
  • Violazioni della disciplina relativa alla somministrazione di lavoro, appalto e distacco;
  • Violazione della durata massima dell’orario di lavoro, riposo giornaliero, riposo settimanale;
  • Altre violazioni previste da apposito decreto ministeriale.

Sono aumentati del 10% gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni del TU sulla sicurezza del lavoro, sanzionate in via amministrativa o penale.

Le suddette maggiorazioni sono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

 

Congedo di maternità (art. 1, comma 485)

È riconosciuta alla lavoratrice la facoltà di restare al lavoro fino al nono mese di gravidanza, potendo usufruire dell'intero periodo di astensione obbligatoria nei 5 mesi successivi al parto, tutto ciò a condizione che il medico competente attesti che tale opzione non arrechi danno alla salute della gestante e del nascituro.

 

Congedo di paternità (art. 1, comma 278)  

È elevato a 5 giorni il congedo obbligatorio per il padre lavoratore in caso di nascita del figlio o in caso di adozione o di affidamento. Il lavoratore ha diritto di usufruirne, anche in via non continuativa. I giorni di astensione devono essere utilizzati entro il quinto mese dalla data dell'evento (nascita, adozione o affidamento). Inoltre, è stata prorogata, per l'anno 2019, la facoltà in capo al lavoratore padre di usufruire di un'altra giornata di astensione dal lavoro. In questo caso però la madre deve rinunciare ad una giornata del proprio congedo obbligatorio.

 

Lavoro agile (art. 1, comma, 486)

È previsto l’obbligo per le imprese che stipulano accordi per l'esecuzione delle prestazioni di lavoro sotto forma di “smart working” di riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità, ovvero dai lavoratori con figli in condizione di disabilità.

 

Agevolazione disabili (art. 1, comma 533)

È previsto il rimborso da parte dell’INAIL della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore con disabilità da lavoro destinatario di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro. La misura del rimborso è pari al 60% di quanto effettivamente corrisposto dalla data di manifestazione di volontà del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e comunque per un periodo non superiore all’anno. I progetti possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall’INAIL.

 

Revisione tariffe INAIL (art. 1, commi 1121 – 1126)

Il testo di legge prevede la riduzione delle tariffe INAIL, con l'abbattimento dei tassi medi per le imprese del 32,72% e il decremento delle risorse destinate dall’INAIL per finanziare gli incentivi, la revisione nonché dei meccanismi di liquidazione delle rendite e degli indennizzi.

Per consentire la revisione delle tariffe, l’autoliquidazione 2018/2019 è spostata dal 16 febbraio 2019 al 16 maggio 2019.

  • Data inserimento: 07.01.19