È stato pubblicato sulla G.U. n. 301 dello scorso 24 dicembre la Legge di conversione del D.L. 124/2019 (Legge n. 157/2019). L’intervento prosegue nell’evidenziazione delle principali novità fiscali contenute così come convertite in Legge.
Reverse charge per somministrazione di manodopera (art. 4)
È confermata l’estensione del reverse charge alle “prestazioni di servizi, diverse da quelle già previste all’art. 17 comma 6 lettere da a) a a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
La disposizione non è applicabile alle operazioni nei confronti di soggetti rientranti nello split payment ed alle agenzie per il lavoro.
L’entrata in vigore della norma è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Consiglio UE.
Accisa sul gasolio commerciale (art. 8)
È confermata, con riferimento al gasolio commerciale usato come carburante, l’introduzione di un parametro oggettivo per la determinazione di un importo massimo rimborsabile che viene ora fissato:
Estensione dell’utilizzo del ravvedimento operoso (art. 10-bis)
In sede di conversione è stata abrogata la norma che limitava l’applicazione del ravvedimento c.d. “lunghissimo” ai tributi amministrati dall’AdE ed ai tributi doganali e alle accise amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Le riduzioni delle sanzioni sono ora estese a tutti i tributi.
Utilizzo dei dati delle fatture elettroniche (art.14)
È confermato che, a prescindere dall’adesione al nuovo servizio di consultazione, i dati contenuti nei file delle fatture elettroniche sono memorizzati “integralmente” fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. I soggetti istituzionali che potranno farne uso autorizzato sono la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate.
Fatturazione elettronica e Sistema Tessera Sanitaria (art. 15)
È confermato che anche per il 2020 i soggetti che sono tenuto all’invio dei dati al S.T.S. ed anche tutti coloro che effettuano “prestazioni sanitarie”, non possono emettere F.E. con riferimento alle prestazioni sanitarie effettuate a soggetti “privati” (privi di partita Iva).
I soggetti tenuti all’impiego del registratore telematico e contestualmente all’invio dei dati al S.T.S. fino al 30.6 possono adempiere all’obbligo di memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’AdE attraverso la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al S.T.S.
A decorrere dal 1 luglio 2020 i soggetti tenuti all’invio dei dati al S.T.S, adempiono all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri obbligatoriamente mediante la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria mediante l’utilizzo di un Registratore Telematico (RT).
Dichiarazioni precompilate e periodicità esterometro
Dichiarazioni precompilate
È confermato che:
Periodicità esterometro
In sede di conversione è disposto che la trasmissione del c.d. spesometro estero va effettuata:
Per effetto di quanto appena riportato le scadenze per il 2020 sono:
I° trimestre 2020 31 maggio 2020
II° trimestre 2020 31 agosto 2020
III° trimestre 2020 30 novembre 2020
IV° trimestre 2020 28 febbraio 2021